Revoca del nulla osta al lavoro e valutazione dell’inserimento sociale dello straniero (TAR Campania n. 3605 del 08.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La revoca del nulla osta al lavoro subordinato per mancata sottoscrizione del contratto di soggiorno con il datore di lavoro originario è illegittima quando l’Amministrazione, rimasta inerte per un consistente lasso temporale nella convocazione delle parti, non abbia valutato l’inserimento sociale, familiare e lavorativo nel frattempo maturato dallo straniero. Il decorso del tempo non imputabile al richiedente non può essere allocato a suo carico, dovendo l’Autorità accertare l’effettiva latitudine ed intensità dell’inserimento ai fini del rilascio di un titolo di soggiorno, anche per attesa occupazione. La revoca fondata sul solo inadempimento del primigenio datore di lavoro, in presenza di una nuova attività lavorativa documentata e perdurante, integra eccesso di potere per irragionevolezza.
Il Fatto
Il ricorrente otteneva nel gennaio 2023 dalla Prefettura un nulla osta per motivi di lavoro subordinato e faceva così ingresso nel territorio nazionale. Perdurava l’inerzia dell’Amministrazione nella convocazione delle parti per la sottoscrizione del contratto di soggiorno, anche per l’irreperibilità e indisponibilità del datore di lavoro originario a dare seguito agli impegni assunti. Il ricorrente reperiva pertanto una nuova occasione lavorativa presso un diverso datore di lavoro.
Con provvedimento del 13 agosto 2025 la Prefettura di Caserta disponeva la revoca del nulla osta, per la mancata stipula del contratto con il primigenio datore. Il ricorrente impugnava l’atto davanti al TAR Campania deducendo violazione di legge ed eccesso di potere, in particolare per la mancata valorizzazione dell’attività lavorativa già avviata prima dell’adozione della revoca e per la distanza temporale dal rilascio del titolo.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è fondato. Il Collegio richiama la già intervenuta delibazione in sede interinale e rileva come l’ingresso in Italia sia stato effettuato optimo iure, in forza di nulla osta rilasciato nel gennaio 2023.
Assume rilievo decisivo il consistente lasso temporale intercorso tra il rilascio del titolo e la sua revoca. In questo arco di tempo l’Amministrazione ha serbato un contegno inerte, non provvedendo mai a convocare le parti per la stipulazione del contratto. Il decorso del tempo, quali che ne siano le ragioni, non è imputabile al ricorrente, che non può essere chiamato a rispondere delle sfavorevoli sopravvenienze che ne derivano.
Il Collegio enuncia il principio per cui, ai fini dell’adozione di un provvedimento di revoca della specie, l’Autorità deve procedere a valutare l’inserimento sociale e lavorativo medio tempore maturato dallo straniero, ai fini del rilascio di un permesso ad altro titolo. Occorre accertare l’effettiva latitudine ed intensità dell’inserimento, avendo riguardo alla durata del soggiorno in Italia, ai legami di natura familiare, ai rapporti lavorativi intercorrenti nel territorio e alla permanenza di legami con il Paese d’origine.
Nel caso concreto l’Amministrazione, tenuto conto dell’inerte contegno serbato per diversi mesi, ha irragionevolmente allocato l’alea del decorso del tempo in capo al ricorrente. Rileva, in senso contrario, la circostanza che lo stesso ricorrente ha allegato e documentato, nel corso del procedimento e prima dell’adozione del gravato provvedimento, l’avvio di un rapporto con altro datore di lavoro, ancora perdurante, come attestato dal modello unilav e dalle buste paga versate in atti.
Ciò avrebbe dovuto indurre l’Amministrazione a valutare la possibilità di rilasciare un titolo di soggiorno, anche per attesa occupazione, in conformità alle circolari del medesimo Ministero dell’Interno. Il ricorso è pertanto accolto, con annullamento della determinazione impugnata; le spese di lite sono compensate. Il Collegio conferma la ammissione al gratuito patrocinio e liquida il compenso in favore del difensore, tenendo conto della limitata difficoltà della controversia e della riduzione prevista dall’art. 130 del d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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