Improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse e compensazione delle spese (TAR Lombardia n. 3455 del 29.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione della parte ricorrente di avere perso, nelle more della definizione giudiziale, l’interesse alla decisione del ricorso determina la improcedibilità del giudizio per sopravvenuto difetto di interesse, da pronunciarsi anche in assenza di istanza di parte, trattandosi di condizione dell’azione la cui permanenza deve essere verificata dal giudice al momento della decisione. In tali evenienze, la compensazione delle spese di lite è consentita in ragione della risalenza della causa e della limitata attività difensiva svolta, mentre restano ferme e irripetibili le spese già liquidate per la fase cautelare.
Il Fatto
La società ricorrente aveva impugnato l’ordinanza del 02.12.2022 con cui il Comune di Desio le aveva ingiunto la demolizione delle opere realizzate sull’immobile di sua proprietà e il ripristino dello stato dei luoghi.
Con memoria depositata in data 29 aprile 2026, la società dichiarava che, nelle more della definizione giudiziale, era venuto meno il proprio interesse alla decisione del ricorso, chiedendo comunque la compensazione delle spese di lite. Il Comune si opponeva alla richiesta di compensazione, costituendosi in giudizio per resistere al ricorso.
La Motivazione del Tribunale
Il TAR Lombardia ha preso atto della dichiarazione della ricorrente circa il venir meno dell’interesse alla prosecuzione del giudizio e, in conformità alla richiesta di parte, ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Tale evenienza, secondo il Collegio, integra una causa di definizione del giudizio che prescinde dalla valutazione nel merito delle censure dedotte, dovendo il giudice verificare la persistenza della condizione dell’azione al momento della decisione.
Quanto alle spese di lite, il Collegio ha disposto la compensazione tra le parti, valorizzando la risalenza della controversia e la limitata attività difensiva effettivamente svolta. La decisione non ha invece inciso sulle spese della fase cautelare, già liquidate, che sono rimaste ferme e irripetibili.
Il Tribunale ha infine ordinato che la sentenza fosse eseguita dall’autorità amministrativa, ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.
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Nota della Redazione
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