L’alcoluria occasionale non giustifica l’esclusione dal concorso per vigile del fuoco (TAR Lazio n. 13203 del 17.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La presenza di etanolo nelle urine accertata in sede di visita medica preassunzionale non costituisce, di per sé, causa di esclusione dal concorso per l’accesso al Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Il consumo di alcol assume rilievo, ai sensi del punto 3 della tabella A allegata al d.m. n. 166/2019, solo quando si traduca in alcolismo, in una patologia correlata al consumo di bevande alcoliche o in un consumo cronico, con compromissione psichica o organica. Diversamente, per le sostanze stupefacenti o psicotrope di cui al punto 4 della medesima tabella, la mera presenza di tracce nei liquidi biologici integra un autonomo presupposto di esclusione, attesa la diversa considerazione che l’ordinamento riserva al loro consumo. L’esclusione per consumo di alcol è pertanto subordinata al positivo riscontro di un quadro clinico indicativo di uno stato di dipendenza o di un consumo smodato, tale da giustificare un giudizio prognostico negativo sull’affidabilità e sulle capacità di autocontrollo del candidato.
Il Fatto
Un caporal maggiore dell’Esercito Italiano, utilmente collocato in graduatoria nel concorso pubblico per 350 posti nella qualifica di vigile del fuoco, veniva escluso all’esito degli accertamenti sanitari per la «presenza e conferma nelle urine di etanolo in HS-GC». Il candidato, che aveva partecipato a un matrimonio il giorno precedente il prelievo, si sottoponeva spontaneamente a test CDT e a test del capello, entrambi con esito negativo. L’amministrazione respingeva l’istanza di riesame, sostenendo l’irrilevanza della distinzione tra consumo abituale e occasionale di alcol e la riconducibilità dell’etanolo alla categoria delle sostanze stupefacenti. Il ricorrente impugnava il provvedimento di esclusione, deducendo l’erronea applicazione della causa di non idoneità di cui al punto 4 della tabella A allegata al d.m. n. 166/2019 e il difetto di istruttoria.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha preliminarmente dichiarato il ricorso ricevibile, escludendo la tardività dell’impugnazione: il candidato non aveva contestato clausole del bando con efficacia immediatamente escludente, bensì l’errata valutazione degli esiti degli accertamenti sanitari compiuta dall’amministrazione nel corso della procedura.
Nel merito, il Collegio ha rilevato una netta differenza di regime tra il punto 3 e il punto 4 della tabella A allegata al d.m. n. 166/2019. Mentre la presenza di tracce di sostanze stupefacenti o psicotrope nei liquidi biologici integra di per sé una causa autonoma di esclusione, il consumo di alcol rileva solo quando assuma i caratteri dell’alcolismo, della patologia correlata o dell’intossicazione cronica. Tale diversità rispecchia la differente considerazione ordinamentale: le droghe sono oggetto di una disciplina restrittiva legata alla loro pericolosità, mentre l’alcol è un bene liberamente commerciabile, ancorché soggetto a limitazioni.
La giurisprudenza amministrativa ha già chiarito che una cosa è l’uso anche episodico di sostanze stupefacenti, incompatibile con i doveri di chi riveste lo status di agente di polizia giudiziaria, altra è la situazione di chi ha bevuto un bicchiere di troppo in determinate circostanze, comportamento non commendevole ma di ricorrenza comune, privo di carattere particolarmente riprovevole tale da giustificare una misura espulsiva (cfr. Cons. Stato, IV, 16 settembre 2011, n. 5245 e 20 ottobre 2016, n. 4371). Ha inoltre precisato che l’etanolo non figura nell’elenco delle sostanze menzionate dal d.P.R. n. 309/1990, né la disciplina del codice della strada può fondare un’equiparazione, mirando essa a prevenire la guida in stato di alterazione, non a reprimere il consumo in assoluto.
Nel caso di specie, l’amministrazione si era limitata a valorizzare la sola positività all’etanolo nel referto tossicologico, senza allegare o provare altri esami. Il TAR ha concluso che tale dato è neutro ai fini concorsuali, attestando solo che il candidato aveva bevuto alcol nelle ore precedenti, senza indicare la quantità né la frequenza del consumo. L’applicazione della causa di esclusione avrebbe richiesto approfondimenti diagnostici diretti ad accertare una condizione di dipendenza, espressamente richiamati anche nella nota informativa e di consenso sottoscritta dal candidato prima del prelievo.
Il provvedimento di esclusione è stato pertanto annullato per difetto di istruttoria ed erronea applicazione analogica dei criteri diagnostici validi per il consumo di stupefacenti, con compensazione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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