Condono societario non giova ai soci non aderenti sul reddito di partecipazione (Cass. civ. Sez. V n. 22741 del 12.08.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di società di persone, il condono fiscale usufruito dalla società ai sensi dell’art. 16 della legge n. 289/2002 non estende i propri effetti ai redditi di partecipazione dei soci che non vi hanno aderito. Questi restano obbligati per l’imposta di partecipazione liquidata sui maggiori redditi accertati in capo alla società partecipata, in forza del principio di unitarietà dell’accertamento di cui all’art. 5 del d.P.R. n. 917/1986. La definizione della lite da parte della società non determina alcun effetto caducatorio dell’atto impositivo notificato al singolo socio. Il giudicato esterno formatosi in un giudizio promosso da altri soci è inopponibile al socio estraneo a quel giudizio, difettando l’identità di parti.

Il Fatto

L’Agenzia delle entrate notificava a due soci di una società in nome collettivo due avvisi di accertamento relativi all’anno d’imposta 1994. La pretesa traeva origine dal recupero a tassazione di un maggior reddito in capo a una società cooperativa, di cui l’Erario aveva disconosciuto lo scopo mutualistico e le agevolazioni connesse. Qualificata la cooperativa come società a ristretta base societaria, l’Ufficio applicava la presunzione di distribuzione degli utili occulti ai soci, tra cui la società di persone partecipata dai contribuenti, imputando poi il relativo reddito di partecipazione in capo ai soci di quest’ultima.

Impugnati gli avvisi, i giudizi di merito si sono succeduti con esiti alterni. La società di persone ha definito la propria lite mediante il condono di cui all’art. 16 della legge n. 289/2002, con estinzione del processo. I due soci hanno invece proseguito il contenzioso, invocando l’estensione in proprio favore degli effetti del condono. La Commissione tributaria regionale ha respinto il gravame; di qui i ricorsi per cassazione, poi riuniti.

La Motivazione della Corte

La Corte dispone anzitutto la riunione dei ricorsi, richiamando il principio per cui l’istituto dell’art. 274 cod. proc. civ. opera anche in sede di legittimità, in ossequio al precetto costituzionale della ragionevole durata del processo e al ruolo nomofilattico della Cassazione (Sezioni Unite n. 18125 del 13/09/2005). I motivi proposti nei due ricorsi sono coincidenti.

Con il primo motivo i contribuenti deducono la violazione degli artt. 5 e 40 del Tuir e lamentano che la società di persone avesse visto accolto il ricorso in primo grado, con accertamento rimasto immodificato per effetto del condono successivo. Da qui l’invocato effetto caducatorio dell’atto impositivo, sul presupposto del principio di unitarietà dell’accertamento.

Il motivo è infondato. Il condono usufruito dalla società non dispiega i suoi effetti rispetto ai redditi di partecipazione dei soci che non hanno aderito, i quali restano obbligati per l’imposta liquidata sui maggiori redditi accertati in capo alla società partecipata (Cass. n. 29162/2022). Ciò indipendentemente dalle ulteriori argomentazioni della CTR in tema di litisconsorzio processuale. Il motivo è inoltre inammissibile dove denuncia omessa pronuncia, operando il limite della c.d. doppia conforme di cui all’art. 348-ter, comma 5, cod. proc. civ., applicabile ratione temporis e non superato dai ricorrenti.

Con il secondo motivo, in via subordinata, si deduce la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., per asserita omissione di pronuncia sul merito della pretesa fiscale e per l’invocato giudicato esterno formatosi in altro giudizio. Il motivo è infondato: la pronuncia invocata è stata resa inter alios, sia pure sulla medesima vicenda societaria. Perché il giudicato operi in altro giudizio occorre l’identità di parti, oltre che di petitum e causa petendi (Cass. Sez. L ord. n. 16688 del 25/06/2018).

I ricorsi riuniti sono pertanto rigettati, con condanna dei ricorrenti, in solido, al rimborso delle spese del giudizio di legittimità e con l’attestazione dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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