Condono volumetrico e somme delle istanze per superare i 750 m³ (TAR Campania n. 5532 del 23.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il limite di 750 m³ previsto dall’art. 39 della legge n. 724/1994 per le nuove costruzioni si computa sommando le plurime istanze di condono relative al medesimo compendio immobiliare, salvo che gli abusi siano ontologicamente diversi e le ripartizioni presentino caratteristiche tali da giustificare una valutazione autonoma. La deroga al computo per singola richiesta è di stretta interpretazione. Il volume accertato dall’Amministrazione sulla base della perizia giurata allegata alle istanze non è superabile con una contestazione generica, priva di elementi certi sull’errore di calcolo. Il diniego plurimotivato resiste quando il ricorrente non impugna uno degli autonomi profili che lo sorreggono.

Il Fatto

I ricorrenti, proprietari di porzioni di un fabbricato in Napoli composto da due verticali, impugnavano il provvedimento con cui il Comune, riaperta l’istruttoria su richiesta della Procura, aveva rigettato sei istanze di condono ex legge n. 724/1994. Il diniego si fondava su due ragioni: il superamento del limite volumetrico di 750 m³ e la modificazione dello stato dei luoghi in pendenza delle domande.

I ricorrenti deducevano l’erroneità del computo volumetrico delle cinque istanze unitariamente considerate, sostenendo un volume complessivo di 744 m³, e l’illegittimità derivata dell’ordine di demolizione, lamentando il possibile pregiudizio alla staticità degli immobili confinanti. Il Comune si costituiva e il ricorso era trattenuto in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto il criterio di computo volumetrico. Richiamando Cons. Stato, Sez. IV, n. 2173 del 2025 e Cons. Stato, Sez. IV, n. 2693 del 2016, ribadisce che il limite non può essere eluso mediante la ripartizione in autonome unità: le plurime istanze vanno sommate, salvo abusi ontologicamente distinti. La ratio è impedire la sanatoria di nuove costruzioni oltre la soglia, e la deroga prevista per le singole richieste è di stretta interpretazione, come chiarito da Corte cost. n. 302/1996.

Applicando il principio, il Tribunale osserva che il computo comunale di 930 m³ muove dai dati della perizia giurata allegata a tutte le istanze e dalle dichiarazioni dello stesso istante. La perizia dei ricorrenti, che assume un’altezza diversa da quella catastale e deduce 744 m³, non offre elementi certi ed inequivoci dell’errore. La contestazione sul vano scala qualificato come volume tecnico resta generica, non specificandone l’incidenza sul totale, e lo scarto tra 930 e 750 m³ rende verosimile che tale incidenza sia minima.

Il primo motivo è quindi respinto. Il Collegio aggiunge che i ricorrenti non hanno contestato l’ulteriore autonoma motivazione del diniego, costituita dalla modificazione dell’immobile in pendenza della domanda di condono: il provvedimento è plurimotivato e resta confermato anche sotto questo profilo.

Da ciò discende il rigetto del secondo motivo, che censura l’ordine di demolizione per illegittimità derivata. Quanto al dedotto pregiudizio alla staticità degli edifici confinanti, il Tribunale rileva che la circostanza non inficia la legittimità dell’ordine di ripristino, potendo essere valutata nella successiva fase esecutiva.

Il ricorso è dichiarato infondato e respinto, con condanna dei ricorrenti alla refusione delle spese di lite in favore del Comune.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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