Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e poteri del commissario ad acta (TAR Campania n. 5525 del 23.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso in ottemperanza previsto dall’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. è esperibile per conseguire l’attuazione delle sentenze del giudice ordinario passate in giudicato, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al caso deciso. La notificazione del titolo esecutivo presso la sede dell’amministrazione, ai sensi degli artt. 479 cod. proc. civ. e 115 cod. proc. amm., e l’inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni ex art. 14 del d.l. n. 669/1996 integrano i presupposti dell’azione. Accertata l’assenza di prova dell’adempimento, il giudice amministrativo dichiara l’obbligo di esatta ed integrale esecuzione e nomina commissario ad acta. L’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato.
Il Fatto
Il ricorrente, docente, ha agito in ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. per ottenere l’attuazione della sentenza del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, n. 964/2023, pubblicata il 7.2.2023. Con quella decisione era stato accertato il diritto al beneficio economico di € 500,00 annui tramite la c.d. carta elettronica del docente, previsto dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, per cinque anni scolastici, dall’a.s. 2017-2018 all’a.s. 2021-2022, per un totale di € 2.500,00.
Il ricorrente espone che l’amministrazione non ha proposto impugnazione e che la sentenza è passata in giudicato. Lamenta l’esito infruttuoso della notifica del 4.4.2023 e l’inutile decorso del termine di 120 giorni previsto per l’esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Chiede la condanna al pagamento, oltre accessori, e la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero non si è costituito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama il disposto dell’art. 112, comma 2, cod. proc. amm. e verifica i presupposti dell’azione. Ritiene rispettato il termine di cui all’art. 114, comma 1, cod. proc. amm., trattandosi di azione di ottemperanza, nonché quello di cui agli artt. 87, comma 2, lett. d), e 3 del medesimo codice.
La sentenza ottemperanda risulta notificata il 4 aprile 2023 presso la sede dell’amministrazione resistente, ai sensi degli artt. 479 cod. proc. civ., come novellato dal d.lgs. n. 149/2022, e 115 cod. proc. amm.. È decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito nella legge n. 30/1997. La sentenza è passata in giudicato.
Poiché non è stata allegata prova dell’adempimento, il Tribunale dichiara l’obbligo dell’amministrazione di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo nel termine di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Accoglie quindi la domanda e nomina sin da ora commissario ad acta il Direttore Generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero, con facoltà di delega a un funzionario della stessa amministrazione.
Il commissario provvederà, su richiesta del ricorrente, ove l’amministrazione sia ancora inadempiente, scaduto il termine e nei successivi sessanta giorni. Dovrà curare l’allocazione della somma in bilancio, in mancanza di apposito stanziamento, e le fasi di impegno, liquidazione, ordine e pagamento della spesa. Il Collegio precisa che l’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato. Il compenso del commissario è liquidato al termine dell’incarico, su richiesta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in € 300,00, oltre accessori, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Nota della Redazione
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