Obbligo vaccinale e sospensione dal servizio: legittimo il provvedimento del datore militare (TAR Sardegna n. 715 del 18.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
È legittima la sospensione dall’attività lavorativa e dalla retribuzione del dipendente del comparto difesa che non si sottoponga all’obbligo vaccinale anti Covid-19, previsto dall’art. 4-ter d.l. n. 44/2021, convertito dalla l. n. 76/2021. Tale misura non ha natura sanzionatoria, ma costituisce conseguenza sinallagmatica dell’inadempimento, funzionale alla tutela della salute collettiva e al principio di solidarietà. La discrezionalità del legislatore, fondata su dati medico-scientifici validati, non è sindacabile sulla base di opinioni scientifiche divergenti. La previsione è ragionevole e proporzionata, per la sua temporaneità, l’assenza di conseguenze disciplinari e la conservazione del posto di lavoro. È esclusa la possibilità di estendere il beneficio del repechage a soggetti diversi da quelli impossibilitati a vaccinarsi per accertato pericolo per la salute.
Il Fatto
Il ricorrente, militare della Marina, impugnava il provvedimento con cui il Comando di appartenenza aveva accertato l’inosservanza dell’obbligo vaccinale e disposto, ex art. 4-ter d.l. n. 44/2021, la sospensione dall’attività lavorativa e dalla retribuzione, oltre alle circolari ministeriali attuative e alle norme presupposte. Domandava l’annullamento, previa questione di legittimità costituzionale, nonché la condanna dell’Amministrazione al ripristino del servizio, alla corresponsione del trattamento economico e al risarcimento dei danni.
L’Amministrazione eccepiva l’incompetenza territoriale e l’inammissibilità delle censure rivolte a norme di legge, evidenziando che il ricorrente era stato reintegrato dal 25 marzo 2022 per effetto del d.l. n. 24/2022. Nel corso del giudizio il ricorrente rinunciava alla domanda cautelare.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’eccezione di incompetenza: le circolari non sono fonti del diritto e non vanno impugnate a pena di inammissibilità, sicché opera il foro speciale del pubblico impiego ex art. 13, comma 2, c.p.a.. Dichiara inoltre inammissibile l’istanza di rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c., istituto estraneo alla giurisdizione amministrativa, e dispone lo stralcio dei depositi tardivi rispetto all’art. 73, comma 1, c.p.a.. Rileva poi la improcedibilità della domanda caducatoria per sopravvenuta carenza di interesse, permanendo l’interesse all’accertamento dell’illegittimità ai fini economici.
Nel merito, i primi quattro motivi sono infondati. L’art. 4-ter d.l. n. 44/2021 ha superato il vaglio di costituzionalità: le Corte cost. nn. 14 e 15 del 2023 hanno ritenuto ragionevole e proporzionata la scelta legislativa, fondata su dati scientifici validati, che non possono essere contestati da opinioni di esperti esterni (Cons. Stato n. 7045/2021). L’imposizione del trattamento sanitario è compatibile con l’art. 32 Cost. in presenza dei tre presupposti indicati dalla Consulta, e la misura non incide in modo irreversibile sulla sfera del singolo.
Quanto al diritto eurounitario e convenzionale, il Collegio richiama la Corte cost. n. 14/2023 e la sentenza della Corte EDU, Grande Camera, Vavřička c. Repubblica Ceca dell’8 aprile 2021, che ha riconosciuto legittima l’interferenza vaccinale a tutela della salute collettiva. Nessuna disparità sussiste tra vaccinati e non vaccinati, trattandosi di situazioni non equivalenti.
Il quinto motivo è respinto: un atto con forza di legge ben può derogare a fonte di pari rango quale il codice dell’ordinamento militare, e la sospensione non è sanzione, ma conseguenza calibrata e temporanea (Corte cost. n. 15/2023). Il sesto motivo è infondato, poiché l’art. 4, comma 7, d.l. n. 44/2021 riserva il repechage ai soli soggetti impossibilitati a vaccinarsi per accertato pericolo per la salute. Il settimo motivo è irrilevante, non venendo in esame gli atti di declaratoria emergenziale. L’ottavo è privo di pregio, riguardando situazioni non assimilabili. Il ricorso è dunque in parte improcedibile e in parte respinto, con rigetto della domanda risarcitoria e compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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