Ricorso ex art 28 Statuto lavoratori inammissibile per travisamento del fatto (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 28789 del 31.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di condotta antisindacale, il ricorso per cassazione che contesti la ricostruzione fattuale operata dal giudice di merito e, in particolare, la sequenza cronologica tra esame congiunto e attuazione della riorganizzazione aziendale, è inammissibile per la parte in cui propone un travisamento delle risultanze processuali estraneo all’accertamento compiuto dal giudice d’appello. La censura che non si confronti con la ratio decidendi della sentenza impugnata è priva di pertinenza. Parimenti inammissibile è il motivo che si fondi su una lettura delle risultanze di causa diversa da quella accertata, quando quest’ultima non risulti specificamente contestata. Spetta al ricorrente allegare e provare il pregiudizio permanente alla credibilità sindacale, non potendo la Corte supplire alla carenza di allegazione.

Il Fatto

Il Presidio Provinciale Territoriale di Verona di una sigla sindacale del settore autostradale, insieme ad altre organizzazioni sindacali, aveva promosso ricorso ex art. 28 l. n. 300/1970 lamentando l’antisindacalità delle condotte tenute da due società concessionarie autostradali. Le organizzazioni chiedevano in particolare che fosse sospesa l’esecuzione delle modifiche organizzative introdotte a decorrere dal 1° aprile 2018, che fosse ripristinato il presidio degli esattori in alcune stazioni e che le maestranze fossero informate della sospensione.

Il decreto della fase sommaria era stato di rigetto e l’opposizione era stata respinta dal Tribunale. La Corte d’appello di Venezia aveva rigettato l’impugnazione proposta da due delle organizzazioni originarie istanti, tra cui il Presidio ricorrente, con la sentenza in epigrafe. Quest’ultimo ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, seguiti dal controricorso delle società.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denunciava la violazione dell’art. 28 l. n. 300/1970 e dell’art. 48 del CCNL Autostrade e Trafori, sostenendo che le società avessero attuato la riorganizzazione prima dell’esame congiunto. La Suprema Corte — dopo aver qualificato il motivo ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3), c.p.c. — lo ha dichiarato inammissibile.

Il Collegio ha osservato che il passaggio motivazionale censurato non attiene alla questione concretamente posta dal ricorrente. La Corte territoriale aveva accertato, anzitutto, che la società aveva convocato le organizzazioni interessate per l’incontro del 15 marzo 2018, dando avvio al prescritto esame congiunto, e che l’attuazione della riorganizzazione era seguita soltanto in data 3 aprile 2018. Le stesse organizzazioni, in sede d’appello, avevano lamentato un rifiuto del confronto e la fissazione anticipata dell’avvio della nuova organizzazione, non già che questa fosse stata attuata prima della convocazione.

Ne derivava la non pertinenza della censura rispetto alla ratio decidendi. Il ricorrente, inoltre, proponeva una lettura delle risultanze processuali del tutto aliena dall’accertamento fattuale del giudice d’appello e a esso contraria, non avendo i giudici di secondo grado mai constatato che le formazioni sindacali avessero rappresentato la previa attuazione del progetto.

Anche il secondo motivo, relativo alla disciplina contrattuale sulla composizione delle controversie plurime, è stato dichiarato inammissibile per ragioni analoghe. La censura, pur rubricata come violazione di norme contrattuali, addebitava ai giudici di merito un travisamento delle risultanze processuali e non una falsa applicazione del CCNL. Il ricorrente sosteneva che la Corte d’appello avesse ignorato la lettera del 27 marzo 2018 con cui le organizzazioni avevano avviato la procedura di composizione; ma i giudici di merito avevano valutato tale lettera — pur ritenendo la procedura non attivabile per assenza di diritti individuali dei lavoratori — e non avevano affatto omesso di considerarla.

La parte ulteriore del secondo motivo, riferita all’asserito pregiudizio alla credibilità sindacale, è stata parimenti respinta. La Corte territoriale aveva osservato che le appellanti nulla avevano provato o offerto di provare circa la lesione della rappresentatività, in termini di iscritti o di doglianze da parte del personale tutelato, mentre le società avevano documentato che nessun pregiudizio era stato subito, avendo le organizzazioni continuato a partecipare alle relazioni sindacali e a sottoscrivere accordi aziendali. La Suprema Corte ha ribadito che il ricorrente non può proporre una propria rivisitazione, anzitutto fattuale, dell’intera vicenda processuale.

Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e all’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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