Il militare fuori servizio risponde della condotta che lede il prestigio dell’Arma (Cons. Stato n. 4713 del 11.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il militare è tenuto all’osservanza dei doveri di contegno anche fuori servizio e in abiti civili, ogni qualvolta la condotta sia idonea a ledere il prestigio dell’istituzione di appartenenza. Integra infrazione disciplinare il diverbio sulla pubblica via con un privato cittadino, accompagnato da toni e atteggiamenti non conformi al dovere di compostezza propri dello status rivestito. Costituisce parimenti illecito disciplinare il ritardo con cui il militare riferisce alla scala gerarchica un evento che può avere riflessi sul servizio, dovendosi dare sollecita comunicazione al comando. Il giudice amministrativo non sostituisce la valutazione dell’amministrazione in ordine al rilievo disciplinare e alla gravità dei fatti, sindacando la scelta sanzionatoria solo per arbitrarietà, illogicità o travisamento. Il ricorso in appello che non articoli distintamente i motivi rende inammissibili le censure non specificamente formulate.

Il Fatto

L’appellante, maresciallo dell’Arma dei carabinieri, fu sottoposto a procedimento disciplinare per un episodio avvenuto in abiti civili e fuori servizio. Un privato cittadino lo aveva segnalato al Corpo forestale per aver scaricato rifiuti a bordo strada; ne era nato un diverbio, con la richiesta di intervento di una pattuglia. Il procedimento amministrativo ambientale e quello penale si chiusero entrambi con archiviazione, mancando la prova dell’abbandono dei rifiuti e non essendo la condotta penalmente rilevante.

Il Comando Legione inflisse comunque la sanzione della consegna di rigore per tre giorni, contestando il diverbio, i toni inadeguati e il notevole ritardo nel riferire l’accaduto. Respinto il ricorso gerarchico, il militare adì il TAR Sardegna, che rigettò le domande compensando le spese. Di qui l’appello, con cui si contesta anzitutto l’omesso esame dei motivi incentrati sull’illecito ambientale e sul travisamento dei fatti.

La Motivazione della Corte

In via preliminare, il Collegio rileva che il gravame non contiene distintamente i motivi di appello, come prescritto dagli artt. 40 e 101 c.p.a.; ciò rende inammissibili eventuali censure non specificamente articolate, secondo l’insegnamento di Cons. Stato, sez. IV, n. 7509 del 2024.

Nel merito, la sentenza di primo grado è pienamente condivisibile: al militare non è stato contestato l’abbandono di rifiuti, bensì il diverbio con un privato e il ritardo nell’informazione della scala gerarchica. Entrambe le condotte sussistono. Il diverbio risulta dalla deposizione del privato dinanzi al Corpo forestale e dal video acquisito, e non è negato nella sua materialità dallo stesso interessato, che parla di “discussione”. Era dunque doveroso informare tempestivamente il superiore, essendo evidente che il privato fosse in contatto con un’autorità pubblica e che l’episodio avrebbe potuto avere seguito.

Le condotte sono rilevanti alla luce del d.P.R. n. 90/2010: l’art. 713, comma 2, r.m. impone di astenersi, anche fuori servizio, da comportamenti che possano ledere il prestigio dell’istituzione; l’art. 732 r.m. esige condotta esemplare, rispetto della civile convivenza e contegno decoroso anche nella vita privata; l’art. 748, comma 5, lettera b), r.m. prescrive di dare sollecita comunicazione degli eventi che possono avere riflessi sul servizio. Tali disposizioni, richiamate nel provvedimento, sono punibili con la consegna di rigore ai sensi dell’art. 751 r.m., cui rinvia l’art. 1362 c.m.

Non emerge, pertanto, alcun esercizio arbitrario della discrezionalità riconosciuta all’amministrazione nella valutazione del rilievo disciplinare e della gravità dei fatti, né travisamento o illogicità (cfr. Cons. Stato, sez. II, n. 3818 del 2026). L’appello è respinto, con condanna dell’appellante alle spese del grado, liquidate in euro 2.000 oltre oneri e accessori.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *