L’ordinanza-ingiunzione per inottemperanza alla demolizione è atto dovuto e non richiede motivazione (TAR Abruzzo n. 352 del 24.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’ordinanza-ingiunzione che irroga la sanzione amministrativa pecuniaria per l’inottemperanza all’ordine di demolizione, ai sensi dell’art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001, costituisce atto dovuto una volta constatata la mancata esecuzione dell’ingiunzione. Essa non richiede ulteriore motivazione in ordine alle ragioni di pubblico interesse né la preventiva comunicazione di avvio del procedimento. Le censure che investono l’atto presupposto non impugnato e l’asserita invalidità derivata del provvedimento sanzionatorio sono inammissibili, restando preclusa la rimessione in discussione di atti amministrativi divenuti inoppugnabili. L’errore materiale nel corpo dell’atto, che non ne impedisca la riconoscibilità e l’effettiva conoscenza da parte del destinatario, non ne determina l’invalidità.

Il Fatto

Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza-ingiunzione di pagamento n. 1/2019, con la quale il Comune gli ha irrogato la sanzione pecuniaria per la mancata esecuzione dell’ordine di demolizione e ripristino n. 28/2016. Il ricorso investiva, oltre al provvedimento sanzionatorio, anche l’atto presupposto e gli atti conseguenti, deducendo nullità e invalidità derivata.

Il ricorrente lamentava la violazione delle norme sul procedimento amministrativo, il difetto di istruttoria, il travisamento dei fatti, lo sviamento dalla causa tipica e la disparità di trattamento. Il Comune si è costituito chiedendo la reiezione del ricorso. La causa è giunta in decisione all’udienza pubblica del 9 luglio 2024.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ricostruisce il quadro normativo di riferimento, richiamando l’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001. La disposizione disciplina la procedura di rimozione e demolizione delle difformità edilizie non suscettibili di accertamento di conformità e, al comma 4-bis, prevede che l’autorità competente, constatata l’inottemperanza, irroghi la sanzione amministrativa pecuniaria.

Su questa base il Collegio rileva che l’ordinanza-ingiunzione impugnata trova fondamento nella constatata inottemperanza all’ordinanza di demolizione n. 28/2016. Quest’ultima non è stata impugnata e costituisce atto presupposto ormai inoppugnabile. Il ricorso, pertanto, non può essere utilizzato per rimettere in discussione atti divenuti definitivi, ma solo per far valere vizi propri del provvedimento sanzionatorio. Ne consegue la declaratoria di inammissibilità di tutte le censure volte a contestare l’ordinanza di demolizione e di quelle che deducono l’invalidità derivata dell’ordinanza-ingiunzione.

Quanto all’area interessata dalle opere abusive, il Tribunale osserva che essa risulta inequivocabilmente identificata con i dati catastali. Il riferimento ad altra persona contenuto nel corpo dell’atto integra un errore materiale, ictu oculi inidoneo a inficiare il provvedimento. Il ricorrente, infatti, lo ha conosciuto e ritenuto lesivo della propria sfera giuridica, tanto da impugnarlo. L’atto reca in indirizzo il suo nome e richiama in premessa l’ordinanza di demolizione a lui riferita.

Il Collegio qualifica poi il provvedimento sanzionatorio come atto dovuto, che il Comune doveva necessariamente emanare una volta constatata la mancata esecuzione dell’ordine di demolizione. Da ciò discende che esso non doveva essere ulteriormente motivato quanto alle ragioni di pubblico interesse, né preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento. Nessun rilievo assume la CILA depositata dal ricorrente, poiché attiene ad altre opere ubicate su una diversa particella catastale. Il ricorso è quindi respinto, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *