Carta docente, ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro (TAR Abruzzo n. 424 del 03.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza di una sentenza del giudice ordinario di condanna dell’Amministrazione al pagamento di somme, il termine di centoventi giorni di cui all’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996 opera con i necessari adattamenti, senza che sia richiesta l’apposizione della formula esecutiva, espressamente non necessaria ai sensi dell’art. 115, comma 3, cod. proc. amm. L’Amministrazione intimata non può giustificare la propria inerzia invocando la competenza di altro organo centrale del medesimo Ministero, poiché ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. e), legge n. 241 del 1990 il responsabile del procedimento adotta il provvedimento finale o trasmette gli atti all’organo competente. Il ricorso va pertanto accolto, con fissazione del termine per l’ottemperanza e nomina del commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia.
Il Fatto
La ricorrente, docente, ha ottenuto dal Tribunale di Vasto, sezione lavoro, una sentenza di condanna che riconosce il beneficio della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui all’art. 1, commi 121 ss., legge n. 107 del 2015, in relazione a determinati anni scolastici. Il titolo è divenuto definitivo e non è stato eseguito dall’Amministrazione.
Decorso inutilmente il termine di legge, la parte ha proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Abruzzo, sezione staccata di Pescara, chiedendo l’attuazione del giudicato e la nomina di un commissario in caso di ulteriore inerzia.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva la presenza del titolo esecutivo e la mancata ottemperanza al giudicato, nonché l’avvenuto superamento del termine di centoventi giorni dalla notifica della sentenza, ai sensi dell’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997.
La questione centrale riguarda l’applicabilità di tale termine al procedimento di ottemperanza. Il Tribunale richiama il proprio consolidato orientamento, confermato da Cons. Stato, Sez. IV, n. 1772 del 2015 e n. 2654 del 2014: la norma, calibrata sul processo civile, si applica all’ottemperanza con i necessari adattamenti. In particolare, il riferimento al titolo esecutivo rileva solo ai fini dell’esecuzione civile, mentre l’art. 115, comma 3, cod. proc. amm. stabilisce che nel giudizio di ottemperanza non è necessaria l’apposizione della formula esecutiva.
Il Collegio affronta poi l’argomento difensivo dell’Amministrazione, che aveva eccepito la competenza di altro organo centrale del medesimo Ministero. Richiamando l’art. 6, comma 1, lett. e), legge n. 241 del 1990, il Tribunale osserva che il responsabile del procedimento adotta il provvedimento finale ovvero trasmette gli atti all’organo competente: l’inerzia non può dunque essere giustificata facendo valere la competenza di un diverso ufficio.
Nel merito, il ricorso è accolto. Le somme accertate in sentenza, relative al cd. bonus carta docenti, devono essere accreditate in conto carta elettronica del docente, con accessori di legge, entro sessanta giorni dalla notifica o comunicazione della sentenza. Per il caso di perdurante inerzia viene nominato sin d’ora un commissario ad acta, con possibilità di delega a un funzionario, che provvederà entro ulteriori sessanta giorni.
Il Collegio esclude la condanna alle penalità di mora ex art. 114, comma 4, cod. proc. amm., tenuto conto dell’importo contenuto e della produzione di interessi sul titolo. Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza e sono distratte in favore del legale antistatario.
Nota della Redazione
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