Conferenza di servizi necessaria anche per il rinnovo-adeguamento dell’AIA (TAR Sicilia n. 3085 del 16.09.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale relativa all’adeguamento del funzionamento di un impianto esistente impone all’autorità competente di convocare la conferenza di servizi ai sensi dell’art. 29-quater, quinto comma, d.lgs. n. 152/2006. L’art. 29-ter, primo comma, d.lgs. n. 152/2006 richiama espressamente l’ipotesi di adeguamento dell’impianto, sicché è irrilevante che l’istanza non contempli modifiche dell’attività già autorizzata. La partecipazione del Comune al procedimento è indispensabile, in ragione del contributo infungibile che l’ente apporta in materia di igiene e sanità ai sensi degli artt. 216 e 217 del r.d. n. 1265/1934. La pretermissione di tale modulo procedimentale determina l’illegittimità del provvedimento autorizzatorio.
Il Fatto
Un Comune ha impugnato il decreto con cui l’Assessorato regionale ha rilasciato l’autorizzazione integrata ambientale in favore di una società per il centro di stoccaggio, trattamento e cernita di rifiuti speciali, pericolosi e non, e RAEE, nell’ambito di un impianto sito in area industriale dismessa, in rinnovo e adeguamento di un precedente titolo del 2011.
Il ricorrente ha dedotto la violazione della scansione procedimentale dell’art. 29-quater d.lgs. n. 152/2006, per mancata convocazione della conferenza di servizi, oltre a censure sulla localizzazione dell’impianto, sulla distanza dai centri abitati, sulla procedura VINCA e sul contrasto con la disciplina urbanistica sopravvenuta. La società controinteressata ha sostenuto che il provvedimento costituiva un mero rinnovo senza modifiche dell’assetto autorizzato, con conseguente superfluità della conferenza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto fondato il primo motivo. L’art. 29-ter, primo comma, d.lgs. n. 152/2006 richiama l’ipotesi di adeguamento del funzionamento degli impianti delle installazioni esistenti: la norma fa riferimento all’impianto, non all’attività. La stessa istanza della società era formulata come rinnovo e contestuale richiesta di adeguamento dell’autorizzazione, senza modifiche rispetto all’attività già autorizzata. Per il Tribunale tale circostanza è irrilevante, essendo sufficiente che fosse contemplato un adeguamento dell’impianto.
L’art. 29-quater citato stabilisce che, ai fini del rilascio del titolo anche nell’ipotesi di adeguamento, l’autorità competente provveda a convocare apposita conferenza di servizi. La doglianza del Comune sulla pretermissione di tale procedura è dunque fondata.
Il Tribunale ha poi sottolineato l’indispensabilità dell’intervento comunale. Gli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. n. 1265/1934 attribuiscono ai Sindaci poteri di vigilanza, controllo e adozione di misure preventive e repressive in materia di igiene e sanità. La giurisprudenza richiamata — TAR Catania n. 3169/2020, Cons. Stato n. 766/2001, Cons. Stato n. 67/1985, Cons. Stato n. 4687/2013 — riconosce al Sindaco un’ampia potestà tecnico-discrezionale di valutazione della tollerabilità delle lavorazioni delle industrie insalubri, esercitabile in qualsiasi tempo e capace di giungere sino alla chiusura dell’attività. Tale potere va contemperato con le esigenze dell’attività produttiva.
Le ulteriori censure sono state dichiarate assorbite. Il giudice amministrativo non può esprimersi su poteri che l’Amministrazione non abbia ancora esercitato, ai sensi dell’art. 34, secondo comma, c.p.a.. Il potere va riesercitato mediante la più articolata procedura, senza che il Tribunale possa anticiparne l’esito, in difetto degli indispensabili contributi istruttori.
Il ricorso è stato accolto nei termini di motivazione e il provvedimento impugnato annullato, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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