Legittimazione dell’institore ad impugnare l’interdittiva antimafia e sopravvenuta carenza di interesse (TAR Sicilia n. 3092 del 16.09.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’institore dell’impresa, in quanto soggetto che non è destinatario diretto dell’esercizio del potere amministrativo, difetta di legittimazione ad agire per l’annullamento dell’interdittiva antimafia adottata nei confronti della ditta individuale del titolare. La sopravvenuta riforma in via amministrativa del provvedimento di decadenza dai contributi, non impugnata, determina improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse rispetto all’originaria determinazione. La declaratoria in rito giustifica l’eccezionale compensazione delle spese tra le parti costituite.
Il Fatto
Il ricorrente agisce in qualità di institore dell’impresa del figlio per l’annullamento del provvedimento con cui AGEA ha intimato la restituzione di € 49.389,64, oltre interessi, per indebita percezione di contributi comunitari relativi al regime di premio unico per le campagne 2018-2019. Impugna altresì l’informativa prefettizia richiamata nel provvedimento.
La vicenda trae origine dai controlli sulla regolarità delle procedure di percezione degli aiuti. Era emerso che l’impresa destinataria dell’interdittiva intratteneva rapporti con la ditta del figlio del ricorrente, nei cui confronti era stata applicata la custodia cautelare in carcere per associazione di stampo mafioso e tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso, con adozione di una precedente interdittiva antimafia poi annullata dal TAR con sentenza n. 870/2018. Le amministrazioni intimate eccepiscono l’improcedibilità e l’inammissibilità del gravame.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta due distinte questioni in rito. Sul primo versante rileva che AGEA, con provvedimento sopravvenuto, ha riformato la precedente determinazione, circoscrivendo l’obbligo di restituzione alle erogazioni percepite dalla ditta individuale dal 19 gennaio 2017, data dell’interdittiva annullata, fino al 6 novembre 2017, data dell’informazione antimafia liberatoria, per un importo complessivo di € 8.884,63.
Il ricorrente non ha impugnato tale provvedimento sopravvenuto. Da ciò il Tribunale fa discendere l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse rispetto all’originario provvedimento di decadenza: la nuova determinazione ha ridefinito l’oggetto della pretesa, riducendone l’ambito, e la mancata reazione processuale consolida l’assetto così rideterminato.
Sul secondo versante la sentenza affronta l’impugnazione dell’interdittiva antimafia e conclude per l’inammissibilità per difetto di legittimazione ad agire. Il ricorrente agisce quale institore, dunque quale soggetto che non è destinatario diretto dell’esercizio del potere amministrativo. La qualità di institore non gli conferisce titolarità a contestare in proprio un provvedimento che incide sulla sfera giuridica dell’impresa destinataria.
A sostegno il Collegio richiama la Cons. Stato, Ad. Plen. n. 3/2022, che definisce i confini della legittimazione nei giudizi aventi ad oggetto le informazioni interdittive. La conseguenza processuale è la declaratoria di inammissibilità della domanda caducatoria dell’interdittiva e di improcedibilità dell’impugnazione della decadenza. L’esito in rito, unitamente alla peculiarità della vicenda, giustifica l’eccezionale compensazione delle spese tra le parti costituite.
Nota della Redazione
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