Ottemperanza per il giudicato sul bonus docenti: termine di 120 giorni e commissario ad acta (TAR Marche n. 999 del 29.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per l’ottemperanza volto all’esecuzione di una sentenza passata in giudicato è procedibile qualora, dopo la notifica della sentenza all’Amministrazione e prima della proposizione del ricorso, sia decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996. In presenza di un giudicato non eseguito e in assenza di contestazioni da parte dell’Amministrazione, il giudice amministrativo accoglie il ricorso e dichiara l’obbligo di dare esecuzione integrale alla sentenza, assegnando un termine per adempiere e nominando sin d’ora un commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia. La mancata opposizione costituisce elemento sufficiente per ritenere fondata la pretesa azionata in sede di ottemperanza.

Il Fatto

Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Ascoli Piceno aveva dichiarato, con sentenza non impugnata e passata in giudicato, il diritto del ricorrente a fruire del beneficio di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015, condannando l’Amministrazione all’assegnazione delle somme indicate in sentenza per gli anni scolastici di riferimento. Il ricorrente, non avendo ricevuto esecuzione dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, ha proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Marche, lamentando l’inadempimento dell’Amministrazione. Il Ministero si è costituito in giudizio con memoria formale.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha preliminarmente verificato la procedibilità del ricorso, riscontrando il decorso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996 dalla notifica della sentenza all’Amministrazione. Nel merito, ha ritenuto il ricorso fondato, non risultando eseguiti i titoli indicati in epigrafe. L’Amministrazione, costituitasi solo formalmente, non ha opposto alcuna ragione contraria alla spettanza e all’azionabilità della pretesa.

Il Collegio ha quindi accolto il ricorso, dichiarando l’obbligo dell’Amministrazione di dare integrale esecuzione alla sentenza, salve le somme eventualmente già corrisposte, assegnando il termine di 30 giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione. Per il caso di inutile decorso del termine, è stato sin d’ora nominato commissario ad acta il Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, che assumerà le funzioni solo qualora investito direttamente dal creditore e provvederà entro i successivi 120 giorni all’esecuzione dell’incarico.

Quanto alle spese del giudizio di ottemperanza, non essendo controverso l’inadempimento al momento della proposizione del ricorso, l’Amministrazione è stata condannata al pagamento delle spese, liquidate in € 800,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali. Il TAR ha richiamato, sul punto, la sentenza del Consiglio di Stato, sez. VII, n. 9289 del 2025.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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