VAS e prescrizioni urbanistiche: la monetizzazione delle aree resta al Comune (TAR Sicilia n. 3086 del 16.09.2024)
Principi di diritto (Massima)
La valutazione ambientale strategica è preordinata a garantire che gli impatti significativi sull’ambiente derivanti dall’attuazione di piani e programmi siano considerati prima della loro approvazione, e non può veicolare prescrizioni che attengono al governo urbanistico del territorio. La scelta tra cessione e monetizzazione delle aree destinate alle opere di urbanizzazione secondaria rientra nella discrezionalità tecnico-amministrativa dell’ente locale e, ove la prescrizione ambientale la escluda, questa è illegittima per difetto di motivazione, non emergendo l’incidenza della misura sui profili ambientali tutelati. Le prescrizioni su altezza degli edifici e contenimento delle escavazioni costituiscono invece espressione di ampia discrezionalità regionale e sono sindacabili solo per manifesta illogicità, difetto di istruttoria o travisamento dei fatti, evenienze che nel caso concreto non ricorrono.
Il Fatto
La società ricorrente ha impugnato il decreto assessoriale con cui la Regione Siciliana, sulla base del parere della Commissione Tecnica Specialistica reso nell’ambito della procedura di VAS, si è espressa favorevolmente sulla proposta di piano di lottizzazione convenzionata, subordinandola a tre condizioni: cessione integrale delle aree per urbanizzazioni primarie e secondarie, senza possibilità di monetizzazione; altezza degli edifici non superiore a due elevazioni fuori terra, in richiamo al parere della Soprintendenza e all’art. 44 delle NTA del Piano Territoriale Paesaggistico Ambito 9; incremento delle misure di mitigazione, con divieto di realizzare piani interrati o seminterrati.
Il Comune di Messina ha recepito il decreto con propria nota. La ricorrente ha censurato le prescrizioni sotto plurimi profili: la monetizzazione era consentita dall’art. 14 legge regionale n. 71/1978 e rientra in una valutazione urbanistica del Comune; il limite di altezza sarebbe superato dalla disciplina paesaggistica sopravvenuta e immotivato; il divieto di interrati sarebbe frutto di istruttoria carente e sproporzionato. Il Comune ha opposto la natura vincolata del proprio atto, in quanto consequenziale alla VAS.
La Motivazione della Corte
Sul primo motivo il Collegio ritiene fondata la doglianza relativa al vizio di motivazione. Il Comune, in sede di approvazione del piano di lottizzazione, ha esercitato la facoltà di monetizzazione prevista dall’allora vigente art. 14 legge regionale n. 71/1978. Richiamando Cons. Stato, Sez. IV, n. 3253 del 2018, il Tribunale osserva che la scelta tra cessione e monetizzazione rientra nella discrezionalità tecnico-amministrativa dell’ente locale, chiamato a un apprezzamento complesso sull’idoneità delle aree e sulla possibilità di acquisirne di alternative.
Tale valutazione concerne aspetti urbanistici che attengono allo sviluppo del territorio e non si evidenzia l’inerenza della prescrizione all’ambito di tutela ambientale cui è preordinata la VAS. Il decreto assessoriale risulta sul punto privo di motivazione: non sono esplicitate le ragioni della preclusione né la convenienza della misura rispetto al fine dichiarato di garantire la migliore sostenibilità ambientale del piano. Richiamato l’art. 11, comma 3, d.lgs. n. 152/2006, dagli atti non è dato evincere l’incidenza della prescrizione sui profili ambientali, con conseguente annullamento in parte qua.
Il secondo motivo è dichiarato non compiutamente esaminabile per mancanza di produzione degli atti di pianificazione paesaggistica. Il Collegio rileva comunque che le NTA del Piano Paesaggistico, per le aree a livello di tutela 1, prescrivono il contenimento delle nuove costruzioni e il loro adeguato distanziamento. La prescrizione sull’altezza, volta a evitare che dimensioni e morfologia alterino il contesto paesaggistico, costituisce espressione dell’ampia discrezionalità regionale e non è censurabile sotto il profilo della ragionevolezza. Per tali profili, inerenti agli impatti ambientali, alcun margine valutativo residua in capo al Comune, ai sensi dell’art. 15, comma 2, d.lgs. n. 152/2006.
Analoghe conclusioni valgono per la prescrizione sul divieto di piani interrati e seminterrati: la tesi della ricorrente è affidata a mere allegazioni, la cui congruenza non è evidente, considerato che la costruzione di interrati richiede escavazioni di profondità almeno pari alla quota del piano, oltre agli spazi per fondazioni e drenaggi.
Il Collegio ribadisce che il giudizio di valutazione ambientale, finalizzato alla tutela preventiva dell’interesse pubblico, presenta profili elevati di discrezionalità, sottratte al sindacato giurisdizionale se non manifestamente illogiche e incongrue, richiamando Cons. Stato, Sez. IV, n. 575 del 2017 e Cons. Stato, Sez. IV, n. 1392 del 2017. Il ricorso è quindi accolto nei limiti indicati, con annullamento in parte qua e compensazione delle spese per reciproca soccombenza.
Nota della Redazione
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