Conferimenti a cooperativa agricola: titolo nel contratto sociale e di scambio (Cass. civ. Sez. I n. 14850 del 28.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
I conferimenti annuali di prodotti eseguiti dal socio imprenditore agricolo a una cooperativa agricola di conferimento o di trasformazione trovano titolo in un contratto di scambio, ulteriore e distinto rispetto al contratto sociale, ancorché da questo originato e in conformità alle sue previsioni. Ne consegue che il pagamento delle somme da parte della cooperativa, a titolo di acconto o di saldo, costituisce il prezzo del prodotto conferito, in un rapporto a prestazioni corrispettive di causa omogenea alla compravendita o alla somministrazione. La configurazione concreta del rapporto di scambio è però variabile: statuto e regolamento possono legittimamente subordinare la remunerazione ai risultati di gestione, riconoscendo al socio una mera aspettativa e non un diritto di credito al corrispettivo. In tal caso, accertata la chiusura in perdita dell’esercizio, il socio non ha diritto alla remunerazione invocata.
Il Fatto
Un socio di una cooperativa agricola di conferimento e trasformazione ottenne, dal Giudice di pace, un decreto ingiuntivo per il pagamento del corrispettivo del latte conferito. La cooperativa propose opposizione, deducendo che il credito non sussisteva perché la gestione dell’esercizio era chiusa in perdita e che, in base al regolamento societario, il valore definitivo dei conferimenti andava determinato sui risultati di gestione risultanti dal bilancio consuntivo.
Respinta l’opposizione in primo grado, il Tribunale, in accoglimento del gravame, revocò il decreto e compensò le spese. Il socio ricorse per cassazione con due motivi, dolendosi della qualificazione del conferimento e del diniego di prova del credito. La Prima sezione civile, con ordinanza interlocutoria, aveva rimesso la causa in pubblica udienza per la rilevanza della questione di diritto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta il quesito se l’obbligo di conferimento del socio di cooperativa agricola trovi titolo in un separato contratto di scambio o direttamente nel contratto sociale. Richiama due precedenti pressoché coevi e di segno opposto: Cass. n. 24242 del 2023, che riconduce il conferimento al contratto sociale escludendo ogni corrispettività, e Cass. n. 23606 del 2023, che ravvisa un rapporto di scambio distinto.
La Corte ricostruisce il dibattito tra tesi monista e tesi dualista, ricordando come la riforma del 2003, nel disciplinare la mutualità e i ristorni, abbia ricondotto lo scopo mutualistico a contratti di scambio ulteriori rispetto al contratto sociale. Aderisce così a Cass. n. 23606 del 2023, qualificando la consegna del prodotto come adempimento di una prestazione contrattuale autonoma, ancorché originata in ambito associativo.
La configurazione dello scambio resta però elastica. Statuto e regolamento possono prevedere vendite con acconto salvo conguaglio, vendite a rischio della cooperativa, mandati a vendere o commissioni. Nel caso concreto, il regolamento per il conferimento stabiliva che il valore definitivo dei conferimenti andava determinato in base ai risultati di gestione desumibili dal bilancio consuntivo, con acconti eventuali da deliberarsi dal consiglio di amministrazione.
Escluso che la fattura, recante la dicitura “a futura determinazione di prezzo”, valesse a costituire un credito certo nell’an, la Corte nega la sussistenza del diritto: il socio non aveva provato il fatto costitutivo della pretesa e l’esercizio si era chiuso in perdita. Il rigetto discende dal regolamento, non dalla negazione del rapporto di scambio.
Il secondo motivo è inammissibile: la censura sul libero convincimento del giudice non è riproponibile sotto altra forma dopo la riforma del 2012, e l’art. 116 cod. proc. civ. non consente di sindacare l’apprezzamento di merito. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese e attestazione dei presupposti per il contributo unificato.
Nota della Redazione
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