Accollo cumulativo esterno, art. 1273 cod. civ. e rapporto di valuta (Cass. civ. Sez. I n. 17241 del 21.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accollo cumulativo, l’art. 1273 cod. civ. disciplina la successione nel lato passivo dell’obbligazione nella forma del contratto a favore di terzo e si colloca sul piano del rapporto di valuta, cioè del rapporto corrente tra accollatario, da un lato, e accollante e accollato, dall’altro. La norma non esplica invece alcun effetto sul rapporto di provvista, che lega accollante e accollato e che non ricade nel suo perimetro precettivo se non per l’accenno del comma 4, sempre in direzione dell’accollato. Ne deriva che la natura sussidiaria dell’obbligazione dell’accollato non elide la natura pur sempre solidale del vincolo tra accollante e accollato e non incide sulla definitiva allocazione della perdita. È pertanto inammissibile, per inconferenza rispetto al tenore della decisione impugnata, la censura che invochi quella norma per sostenere che il peso definitivo dell’accollo debba ricadere sull’accollante.
Il Fatto
Una società aveva promosso procedimento arbitrale nei confronti di una banca per accertare su chi dovesse definitivamente gravare il pagamento in favore di un terzo dei lavori eseguiti nell’interesse della prima e che la banca si era impegnata a finanziare in esecuzione di pregressi accordi di locazione finanziaria. Il lodo era stato impugnato davanti alla Corte d’Appello, che aveva respinto il gravame.
La società ha quindi proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello di Brescia, articolando tre motivi affidati alla qualificazione del rapporto come accollo cumulativo esterno, al giudicato formatosi nel giudizio con il terzo fornitore e al difetto di motivazione. La banca ha resistito con controricorso e memoria.
La Motivazione della Corte
I tre motivi sono stati esaminati congiuntamente, perché svolgono la medesima censura. La Corte li ha ritenuti accomunati da un comune giudizio di inammissibilità, per la ragione decisiva che non si accordano con il tenore della decisione impugnata.
La Corte d’Appello, nel ricusare la fondatezza dell’argomento riferito alla disciplina dell’accollo cumulativo esterno, ne aveva posto in luce la palese estraneità alla specie. Il passaggio richiamato rileva che l’art. 1273 cod. civ. non si occupa del negozio di assunzione dell’accollo, ossia della convenzione che lega accollante e accollato, e che proprio tale convenzione era stata oggetto del procedimento arbitrale, promosso per accertare a carico di chi e in che misura dovesse essere posto in via definitiva il pagamento.
Muovendo da questa lettura, la Corte ha precisato che la successione nel lato passivo dell’obbligazione prende forma con l’accollo cumulativo e che l’art. 1273 cod. civ. la disciplina nella forma caratteristica del contratto a favore di terzo. Tale disposizione si colloca sul piano del rapporto di valuta, in ragione del quale un nuovo debitore si aggiunge al debitore originario secondo lo schema tipico dell’obbligazione solidale ad interesse unisoggettivo, soggetta al principio della sussidiarietà.
Il precedente di legittimità richiamato dalla ricorrente non smentisce questa impostazione, ma la conferma: la natura sussidiaria della perdurante obbligazione dell’accollato non elide, con ogni riflesso sulla definitiva allocazione della perdita, la natura pur sempre solidale del vincolo obbligatorio tra accollante e accollato. Per contro, la norma non esplica effetti sul rapporto di provvista, che trae vigore dalla convenzione di accollo con cui l’accollante si obbliga a soddisfare il debito dell’accollato verso il terzo.
La pretesa della ricorrente, portata al vaglio del giudice privato, si situa in questa cornice, alla quale non pertiene il dettato dell’art. 1273 cod. civ., riguardando esso il diverso rapporto di valuta. Disquisire nuovamente della pretesa violazione di quella norma, quando il giudice dell’impugnazione ha chiaramente spiegato che essa non si applica al caso di specie, rende la censura inconferente e ne giustifica l’inammissibilità. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese e con la dichiarazione della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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