Conferma dell’ordinanza di rilascio e declaratoria implicita di risoluzione del contratto (Cass. civ. Sez. III n. 18804 del 09.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
La conferma, all’esito del giudizio di opposizione a convalida di sfratto per morosità, dell’ordinanza provvisoria di rilascio ex art. 665 cod. proc. civ. comporta necessariamente l’accoglimento della domanda di risoluzione del contratto di locazione e la condanna al rilascio del bene locato, ancorché la conferma stessa sia formalmente irrituale o impropria. L’aggiunta, nel dispositivo della sentenza pubblicata, della declaratoria di risoluzione del contratto, rispetto al dispositivo letto in udienza, ha valore meramente formale, non sostanziale, e non configura alcuna nullità della sentenza di primo grado. È inammissibile, per difetto di interesse, il motivo di ricorso avverso la sentenza di appello che abbia omesso di dichiarare la nullità della sentenza di primo grado, qualora il vizio, ove esistente, non avrebbe comportato la rimessione della causa al primo giudice e il giudice di appello abbia deciso nel merito tutte le questioni controverse.

Il Fatto

Una società conduttrice di un immobile ad uso commerciale, subentrata nel 2015 in un contratto stipulato nel 2009, non aveva corrisposto i canoni dal gennaio 2018. La proprietà intimò sfratto per morosità e il Tribunale emise ordinanza provvisoria di rilascio, con riserva delle eccezioni. Mutato il rito, la conduttrice propose opposizione e, separatamente, autonoma azione di riduzione dei canoni per i vizi della cosa locata.

Riunite le cause, il Tribunale rigettò l’opposizione, confermò il rilascio, dichiarò la risoluzione del contratto dall’inizio dell’inadempimento e condannò la conduttrice al pagamento dei canoni. La Corte d’appello rigettò l’appello principale e dichiarò inammissibile quello incidentale. La conduttrice ricorse per cassazione con quattro motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denunciava la nullità della sentenza di primo grado per divergenza tra il dispositivo letto in udienza e quello pubblicato, nel quale era stata aggiunta la declaratoria di risoluzione. La Corte esclude il contrasto: l’ordinanza di rilascio ex art. 665 cod. proc. civ. ha natura di provvedimento sommario anticipatorio della fondatezza della domanda di risoluzione e, dopo l’opposizione, è destinata a evolversi nelle forme della cognizione piena. Ne deriva che la conferma di quella ordinanza, contenuta in entrambi i dispositivi, comporta necessariamente l’accoglimento della domanda risolutoria.

L’aggiunta contestata ha dunque valore meramente formale, non sostanziale. La Corte aggiunge che la doglianza è comunque inammissibile per difetto di interesse: anche a ipotizzare il vizio, la nullità non avrebbe comportato la rimessione al primo giudice, estranea alle ipotesi tassative degli artt. 353 e 354 cod. proc. civ., e il giudice di appello aveva deciso nel merito ogni questione. Richiama sul punto Cass. n. 28744/2023.

Il secondo motivo è infondato: la conferma dell’ordinanza implica la condanna al rilascio della cosa locata, giustificata dalla declaratoria di risoluzione per inadempimento che l’ordinanza anticipa in via provvisoria. Il giudice del merito non ha ammantato l’ordinanza di alcunché, ma ha inteso definitivamente condannare la conduttrice al rilascio.

Il terzo motivo è infondato, con correzione della motivazione ai sensi dell’art. 384, ultimo comma, cod. proc. civ. La ricorrente assumeva di avere contestato la modifica delle richieste avversarie sul quantum debeatur, ma dalle note conclusioniali emerge che essa si limitò a contestare la sussistenza della morosità, accettando il contraddittorio. Ne segue la rinuncia a far valere l’ipotetica violazione delle preclusioni, che, pur rilevabile d’ufficio, avrebbe dovuto essere dedotta fino all’ultimo momento utile. Richiama Cass. n. 21381/2018 e Cass. n. 21529 del 2021.

Il quarto motivo è inammissibile per difetto di specificità: la Corte d’appello aveva accertato che la clausola risolutiva espressa era stata invocata dalla locatrice fin dall’intimazione di sfratto, e tale affermazione non risulta contestata. Il ricorso è rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e al contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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