Aggiornamento catastale legge 208/2015 solo per escludere impianti (Cass. civ. Sez. V n. 18805 del 09.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di rendita catastale, l’atto di aggiornamento ai sensi dell’art. 1, comma 22, della legge n. 208 del 2015 può essere presentato dagli intestatari catastali di immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie dei gruppi D ed E, solo al fine di adeguare la rendita alla nuova disciplina dettata dal precedente comma 21 e, dunque, di escludere dalla stima le componenti impiantistiche funzionali allo specifico processo produttivo. La procedura non è preordinata a rimettere in discussione il classamento o a contestare la stima già operata dall’Amministrazione. Incombe sul contribuente l’onere di indicare i componenti produttivi originariamente ricompresi che non devono più essere oggetto di stima.

Il Fatto

Una società ha presentato un atto di aggiornamento della rendita catastale di un immobile a destinazione produttiva, proponendo la rideterminazione del valore da euro 7.296,00 a euro 3.868,00 ai sensi dell’art. 1, commi 21 e 22, della legge n. 208 del 2015. L’Amministrazione finanziaria ha notificato un avviso di accertamento con cui ha determinato la rendita in euro 6.530,00.

La società ha impugnato l’atto impositivo. Il ricorso è stato rigettato in primo grado e la decisione è stata confermata in appello. La contribuente ha proposto ricorso per cassazione deducendo tre motivi: la violazione delle norme sull’aggiornamento catastale, il vizio di motivazione e la violazione dei limiti del libero convincimento del giudice, la qualificazione della stima dell’Ufficio come non diretta.

La Motivazione della Corte

La Corte ricostruisce la portata dell’art. 1, commi 21 e 22, della legge n. 208 del 2015, che dal 1° gennaio 2016 ha introdotto la stima diretta degli immobili a destinazione speciale e particolare, con esclusione di macchinari, congegni, attrezzature e impianti funzionali al processo produttivo. Il comma 22 attribuisce a tutti gli intestatari catastali degli immobili dei gruppi D ed E la facoltà di presentare atti di aggiornamento secondo il regolamento ministeriale.

Secondo il criterio letterale e sistematico, però, la nuova procedura è funzionale all’adeguamento della rendita ai soli criteri del comma 21, la cui novità risiede nell’esclusione dalla stima degli elementi impiantistici. Già l’art. 10 del r.d.l. n. 652 del 1939 prevedeva la stima diretta degli opifici e delle unità immobiliari a destinazione speciale, sicché non è configurabile un principio di immodificabilità della rendita né una riapertura generalizzata del classamento. L’aggiornamento realizza l’uniformità dei riferimenti estimativi tra unità già censite e nuove costruzioni o variazioni, attraverso lo scorporo degli elementi non più oggetto di stima, come chiarito dalla circolare ministeriale 2/E del 2016.

La Corte richiama il proprio orientamento (Cass., Sez. 5, n. 17045 del 20 giugno 2024), secondo cui, ove l’Amministrazione rettifichi la rendita proposta, incombe sul contribuente l’onere di indicare i componenti produttivi da non ricomprendere che erano stati originariamente inclusi.

Il primo motivo è quindi infondato. Il secondo è in parte inammissibile, per la doppia conforme che preclude il motivo ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. se non si dimostra la diversità delle rationes, e comunque perché la perizia stragiudiziale è mero argomento di prova; in parte infondato quanto alla dedotta violazione dell’art. 115 cod. proc. civ., non risultando che il giudice abbia fondato la decisione su prove non introdotte dalle parti. Il terzo motivo è inammissibile perché non aggredisce la ratio decidendi e sollecita un riesame di merito. Il ricorso è rigettato con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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