La conferma propria del diniego di autotutela impone l’impugnazione e determina improcedibilità (TAR Toscana n. 819 del 05.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di revoca o annullamento d’ufficio di contributi pubblici, la giurisdizione spetta al giudice amministrativo allorché il provvedimento sia adottato per vizi di legittimità o per originaria insussistenza dei requisiti di ammissione al beneficio, dovendosi qualificare come interesse legittimo la posizione del beneficiario. Il diniego di autotutela reso dall’amministrazione all’esito di una nuova istruttoria e di una rinnovata ponderazione degli interessi, anche a fronte di sopravvenienze, integra conferma propria e non atto meramente confermativo. Da ciò deriva l’onere del ricorrente di impugnare autonomamente e tempestivamente il nuovo provvedimento, ai fini della persistenza dell’interesse alla decisione. L’omessa impugnazione dell’atto di conferma determina la sopravvenuta carenza di interesse sul provvedimento originario, con conseguente declaratoria di improcedibilità del ricorso.

Il Fatto

Una società, beneficiaria di aiuti comunitari nel settore agricolo erogati dall’organismo pagatore regionale per il periodo 2014-2022, subiva accertamenti della Guardia di Finanza che contestavano l’indebita percezione delle provvidenze, per la ritenuta mancanza di effettiva conduzione dei terreni. L’organismo pagatore avviava il procedimento di recupero, per poi disporne l’archiviazione nel luglio 2021.

A seguito di richiesta di riesame, l’amministrazione comunicava l’avvio di un procedimento di annullamento d’ufficio dell’archiviazione e, con decreto del 12 luglio 2022, annullava in autotutela il provvedimento di archiviazione, revocando venti decreti di autorizzazione e autorizzando il recupero delle somme. La società impugnava il decreto davanti al TAR, che respingeva la domanda cautelare. In corso di causa la Corte dei Conti escludeva la responsabilità amministrativa della società; questa presentava istanza di autotutela, respinta dall’amministrazione con provvedimento confermativo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione di difetto di giurisdizione, respingendola. Richiamando l’art. 103, primo comma, Cost., il Tribunale ricorda che il riparto si fonda sulla natura della situazione soggettiva azionata. Sulla scorta di Cons. Stato, Adunanza Plenaria, n. 6 del 2014 e di Cass. Sez. Un. n. 16457 del 2020, si distingue: la posizione resta di interesse legittimo quando l’amministrazione annulla o revoca il provvedimento per vizi di legittimità o per contrasto originario con l’interesse pubblico; diviene diritto soggettivo quando la revoca consegue all’inadempimento degli obblighi assunti dal beneficiario.

Nel caso concreto le provvidenze erano state revocate per la ritenuta insussistenza ab origine dei requisiti di ammissione. La situazione giuridica va quindi qualificata come interesse legittimo, con sussistenza della giurisdizione amministrativa.

Passando all’eccezione di improcedibilità, il Tribunale richiama la distinzione tra conferma propria e atto meramente confermativo. La prima, autonomamente impugnabile, presuppone una nuova istruttoria e una nuova ponderazione degli interessi; il secondo si limita a dichiarare l’esistenza del provvedimento precedente. Nel caso di specie, l’atto adottato dall’amministrazione a rigetto dell’istanza di autotutela teneva conto della sopravvenuta sentenza contabile e si basava su un apposito parere acquisito, con ulteriore attività istruttoria: esso integra dunque una conferma propria.

L’irrilevanza della dicitura “conferma” e la qualificazione del diniego di autotutela come conferma implicita sono affermate richiamando Cons. Stato, Sez. IV, n. 3485 del 2023 e TAR Lazio n. 16770 del 2023. Poiché il provvedimento confermativo non era stato impugnato, la statuizione di conferma rende inutile la rimozione dell’atto originario: ne deriva la sopravvenuta carenza di interesse e la declaratoria di improcedibilità ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. Le spese sono compensate per ragioni di equità sostanziale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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