Proroga contrattuale inammissibile se disposta dopo la scadenza del contratto (TAR Sicilia n. 3372 del 26.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
La proroga contrattuale prevista dalla lex specialis di gara, quale opzione ex art. 106, comma 11, d.lgs. n. 50/2016, costituisce esercizio di potere autoritativo e rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.. Essa presuppone che il contratto sia ancora in corso di esecuzione: poiché la proroga modifica la durata di un rapporto già efficace, deve essere disposta prima della scadenza del contratto, con atto espresso che accerti e quantifichi le prestazioni non ancora eseguite e formalizzi la volontà di prorogare. È pertanto illegittima la proroga adottata dopo la scadenza del termine contrattuale e in violazione del preavviso previsto dalla disciplina di gara. Non è ammesso alcun differimento automatico o tacito della durata per il mancato esaurimento dell’importo massimo di spesa.
Il Fatto
La ricorrente aveva ottenuto l’affidamento di un appalto per il servizio di prelievo, trasporto e smaltimento di rifiuti ingombranti e legnosi nel territorio comunale. Il servizio era stato consegnato in via anticipata il 3 maggio 2021 e il contratto, di durata ventiquattro mesi decorrenti dall’avvio del servizio, era stato stipulato il 9 luglio 2021.
Alla scadenza del termine contrattuale la società appaltatrice comunicava la cessazione dell’efficacia del contratto. La stazione appaltante, con nota del 18 luglio 2023, esercitava invece l’opzione di proroga prevista dal capitolato speciale, «per il tempo strettamente necessario all’individuazione del nuovo operatore economico». La ricorrente impugnava tale provvedimento deducendo la violazione dell’art. 106, comma 11, d.lgs. n. 50/2016 e l’eccesso di potere, per essere la proroga intervenuta dopo la scadenza e in assenza dei presupposti negoziali.
La Motivazione della Corte
In via preliminare il Collegio afferma la propria giurisdizione. La proroga ex art. 106, comma 11, d.lgs. n. 50/2016 si risolve in un affidamento diretto che deve essere motivato e che può avvenire solo a determinate condizioni: ogni contestazione sulla sua legittimità appartiene dunque al giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., come già chiarito dalla giurisprudenza richiamata (Cons. Stato, sez. IV, n. 6354/2020; sez. V, n. 274/2018 e n. 3588/2019).
Il Collegio respinge anche l’eccezione di tardività della memoria difensiva, ritenendo applicabile il rito speciale degli artt. 119 e 120 cod. proc. amm., con il conseguente dimezzamento dei termini, e l’eccezione di carenza di interesse, poiché la stazione appaltante aveva fondato sulla proroga la successiva risoluzione in danno dell’appaltatrice.
Nel merito, il Tribunale ricostruisce la disciplina negoziale. L’art. 3 del contratto prevede che, allo scadere del termine, la stazione appaltante «si riserva di prorogare» la durata fino a concorrenza dell’importo massimo; l’art. 1.3 del capitolato stabilisce che l’opzione «sarà esercitata indicativamente entro tre mesi dalla scadenza del contratto». Secondo il Collegio, da tali clausole, lette in combinato disposto con l’art. 106, comma 11, d.lgs. n. 50/2016, deriva che la proroga avrebbe potuto essere esercitata prima della scadenza e non nei tre mesi successivi, essendo illogica l’interpretazione opposta.
La giurisprudenza amministrativa richiamata (TAR Lazio, sez. III, n. 14297/2023 e sez. II, n. 4282/2025; TAR Lecce n. 1000/2025; TAR Lombardia n. 268/2025) conferma che la proroga tecnica presuppone un contratto ancora efficace e che la gara sia già avviata. Il contratto era scaduto il 3 maggio 2023: l’atto impugnato è del 18 luglio 2023, oltre il termine e senza alcuna iniziativa di proroga assunta in precedenza.
Il Collegio esclude che il mancato esaurimento dell’importo massimo potesse determinare un differimento automatico. La proroga richiede un atto espresso che accerti le prestazioni residue e formalizzi la modifica della durata, essendo vietato ogni rinnovo tacito. L’argomento difensivo, introdotto solo negli scritti processuali, costituisce inoltre integrazione postuma della motivazione. Il ricorso è quindi accolto e il provvedimento annullato, con compensazione delle spese salvo la refusione del contributo unificato.
Nota della Redazione
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