Pene sostitutive: richiesta in appello valida anche dopo la riforma Cartabia (Cass. pen. Sez. 5 n. 14709 del 22.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
La richiesta di applicazione di una pena sostitutiva della detenzione breve può essere avanzata per la prima volta in appello, anche dopo l’entrata in vigore del d.lgs. n. 150/2022, non essendovi alcuna disposizione che la vieti. La richiesta può essere formulata anche in sede di discussione e non deve essere reiterata se già contenuta nell’atto di gravame, purché l’impugnazione sia stata proposta prima dell’entrata in vigore della novella. Per la sola sostituzione con la pena pecuniaria non è richiesto il consenso personale dell’imputato o del difensore munito di procura speciale, requisito introdotto solo dal d.lgs. n. 31/2024 per tutte le pene sostitutive. Il divieto di cui all’art. 61-bis legge n. 689/1981 non opera per i fatti commessi prima della sua entrata in vigore, applicandosi la norma più favorevole ex art. 2, comma quarto, cod. pen.

Il Fatto

La Corte d’appello di Roma ha confermato la sentenza di primo grado che aveva condannato due imputati per il reato di cui all’art. 483 cod. pen., concedendo la sospensione condizionale della pena. Uno dei condannati aveva proposto appello prima dell’entrata in vigore della riforma Cartabia, chiedendo in sede di gravame la sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria, ma la Corte distrettuale aveva ritenuto la richiesta inammissibile perché non avanzata personalmente e non reiterata dopo la novella.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, affermando che la richiesta di pene sostitutive può essere avanzata per la prima volta in appello, non essendovi alcuna disposizione che la vieti. L’art. 95 d.lgs. n. 150/2022 ha espressamente previsto l’applicazione delle norme più favorevoli ai procedimenti pendenti in grado di appello al momento della sua entrata in vigore, rendendo tempestiva la richiesta formulata nell’atto di impugnazione e non richiedendone la reiterazione.

Quanto al consenso, la Corte ha precisato che la sostituzione con la pena pecuniaria non richiedeva il consenso dell’imputato o del difensore munito di procura speciale, requisito previsto solo per le pene sostitutive incidenti sulla persona. Solo il successivo d.lgs. n. 31/2024 ha esteso tale requisito a tutte le pene sostitutive, ma la disciplina applicabile va individuata secondo il principio tempus regit actum, riferito al momento di emissione del provvedimento impugnato.

La Corte ha infine escluso che la sospensione condizionale concessa in primo grado fosse ostativa all’applicazione della pena sostitutiva, richiamando la natura sostanziale del divieto di cui all’art. 61-bis legge n. 689/1981 e la conseguente applicazione della norma più favorevole ex art. 2, comma quarto, cod. pen. per i fatti commessi prima dell’entrata in vigore della novella.

Con riferimento all’altro ricorrente, la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo manifestamente infondato il motivo sulla prescrizione e le altre censure meramente assertive, nonché prive di una specifica critica all’iter argomentativo della sentenza impugnata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 483 c.p.

Tutte le 121 sentenze sull'art. 483 c.p.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *