Sospensione legale del nulla osta e termine di decadenza (TAR Campania n. 4573 del 23.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sospensione ex lege dell’efficacia del nulla osta al lavoro, disposta ai sensi dell’art. 3 del decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145, convertito con modificazioni dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, comporta la sospensione del decorso del termine di validità semestrale del titolo autorizzatorio di cui all’art. 22, comma 5, del D.Lgs. n. 286/1998. La decadenza per mero decorso del tempo non può essere dichiarata quando l’inerzia del lavoratore non è imputabile, ma è determinata da un impedimento legale e dall’inerzia dell’amministrazione nell’espletamento delle verifiche previste dalla disciplina speciale. Tale interpretazione si fonda sui principi di ragionevolezza e buon andamento dell’azione amministrativa, di cui all’art. 97 Cost.
Il Fatto
Il datore di lavoro presentava istanza per il rilascio del nulla osta all’ingresso per lavoro subordinato, ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs. n. 286/1998, in favore di un cittadino del Bangladesh. Lo Sportello Unico per l’Immigrazione rilasciava il nulla osta e lo trasmetteva alla Rappresentanza Diplomatico-Consolare italiana a Dhaka. Nelle more della procedura di rilascio del visto, entrava in vigore il decreto-legge n. 145/2024, che sospendeva l’efficacia dei nulla osta già rilasciati per i lavoratori di Paesi a rischio, tra cui il Bangladesh. Ciononostante, la Prefettura dichiarava la decadenza del nulla osta per intervenuta scadenza del termine semestrale di validità.
La Motivazione del Tribunale
Il Tribunale ha ritenuto fondate le censure di parte ricorrente, rilevando come la Prefettura abbia applicato in maniera automatica la regola della decadenza, di cui al combinato disposto dell’art. 31, comma 4, del D.P.R. n. 394/1999 ed all’art. 22, comma 5, del D.Lgs. n. 286/1998, senza considerare la disciplina speciale introdotta dal decreto-legge n. 145/2024, convertito con modificazioni dalla legge n. 187/2024.
Il Collegio ha precisato che il mancato rilascio del visto non era dipeso da inerzia del lavoratore o del datore, ma dalla sospensione legale dell’efficacia del nulla osta e dalla mancata conclusione delle verifiche da parte dello Sportello Unico. In particolare, la norma aveva imposto la sospensione dei procedimenti di rilascio del visto, fino alla conferma espressa del positivo espletamento dei controlli. Tale conferma non era intervenuta, come pure l’Ambasciata era rimasta inerte sulla tempestiva richiesta del visto.
Il Tribunale ha quindi affermato che la sospensione legale di un procedimento o dell’efficacia di un atto amministrativo comporta quale effetto connaturato la sospensione di tutti i termini ad esso collegati, incluso quello di validità del nulla osta. Dichiarare la decadenza del titolo durante il periodo in cui l’efficacia è legalmente “congelata” contrasterebbe con i principi di correttezza e buon andamento, rendendo inesigibile il comportamento che la decadenza mira a sollecitare.
La mancata finalizzazione dell’iter non è dipesa da colpa della parte, ma dall’inerzia dello stesso Sportello Unico, unico soggetto legittimato a rimuovere la causa sospensiva. L’amministrazione, invece di completare i doverosi accertamenti, ha scelto la soluzione formalistica di dichiarare la decadenza, frustrando le legittime aspettative del ricorrente. La declaratoria di decadenza è stata, pertanto, annullata.
Nota della Redazione
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