Prelazione agraria e computo dei fondi condotti a qualsiasi titolo nel requisito del triplo della capacità lavorativa (Cass. civ. Sez. 3 n. 5990 del 17.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di riscatto agrario, l’onere di provare la sussistenza dei requisiti di legge grava sul retraente. Ai fini dell’accertamento del requisito del triplo della capacità lavorativa ex art. 8, comma 1, l. n. 590/1965, il calcolo deve comprendere tutti i fondi stabilmente condotti dal coltivatore, a qualunque titolo (proprietà, enfiteusi, affitto o comodato), in combinato disposto con l’art. 31 della stessa legge. L’esclusione della capacità lavorativa di un familiare, basata sul libero apprezzamento delle prove testimoniali, è questione di fatto rimessa al giudice di merito. L’atto pubblico di compravendita non fa prova dell’inesistenza di rapporti agrari in corso, che richiede un accertamento di fatto.
Il Fatto
Un soggetto proprietario di un fondo rustico confinante conveniva in giudizio i proprietari di fondi vicini e gli acquirenti di questi ultimi, chiedendo l’accertamento del proprio diritto di riscatto agrario. L’attore assumeva la violazione del diritto di prelazione a lui spettante, non essendogli stata notificata la proposta di alienazione. I convenuti contestavano la sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi per l’esercizio del retratto, deducendo la mancanza di capacità lavorativa dell’attore e l’esistenza di un contratto di affitto sui terreni.
Il Tribunale rigettava la domanda, e la Corte d’Appello confermava la decisione, ritenendo provato il requisito oggettivo ma escludendo la qualifica di coltivatore diretto per insufficienza della forza lavorativa.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ricorda che l’esercizio della prelazione agraria costituisce un’eccezione al principio della libera circolazione dei beni e richiede la sussistenza di tutti i requisiti previsti dall’art. 7 l. n. 817/1971 e dall’art. 8 l. n. 590/1965, la cui prova incombe sul retraente.
Nel rigettare il primo motivo, la Corte afferma il principio per cui il calcolo del “triplo della capacità lavorativa” non deve limitarsi ai soli fondi posseduti in proprietà o enfiteusi, ma deve includere tutti i fondi stabilmente condotti a qualsiasi titolo. Tale interpretazione, conforme alla giurisprudenza di legittimità, evita che chi già conduce vaste estensioni possa espandersi ulteriormente tramite il riscatto senza disporre di un’adeguata forza lavoro familiare.
Il secondo motivo è dichiarato inammissibile, poiché sotto l’apparenza di una violazione di legge mira a sollecitare una nuova valutazione dei fatti e dell’attendibilità delle prove orali, preclusa in sede di legittimità. La Corte precisa che la scelta del giudice di merito di non attribuire rilievo alla collaborazione del padre e della moglie del ricorrente, basata sul libero apprezzamento delle testimonianze, costituisce una questione di fatto non sindacabile.
Il terzo e il quarto motivo sono infondati. La Corte ribadisce che l’efficacia probatoria dell’atto pubblico riguarda solo i fatti avvenuti davanti al notaio, non la verità intrinseca delle dichiarazioni delle parti né l’effettiva inesistenza di rapporti agrari in corso. Infine, la motivazione della sentenza impugnata non è apparente, poiché consente di individuare il percorso logico-giuridico seguito dal giudice di merito, che non è tenuto a confutare ogni singola deduzione difensiva.
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Nota della Redazione
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