L’inammissibilità del ricorso per cassazione contro la tutela possessoria (Cass. civ. Sez. 2 n. 1474 del 22.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di tutela possessoria, la censura con cui si deduca l’omesso esame di risultanze processuali e la violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. è inammissibile se volta a ottenere una rivalutazione del materiale istruttorio, attività estranea al giudizio di legittimità. In presenza di doppia conforme di merito, il ricorrente deve indicare le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni, dimostrando che sono diverse, per evitare l’inammissibilità del motivo ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. Il sindacato sulla motivazione è limitato al “minimo costituzionale”. La declaratoria di inammissibilità del ricorso, conforme alla proposta di definizione accelerata, comporta la condanna al pagamento delle somme ex art. 96, commi 3 e 4, cod. proc. civ.
Il Fatto
Il ricorrente, comproprietario e possessore di un immobile rurale danneggiato dal sisma del 1980, aveva introdotto una serie di giudizi possessori dinanzi al Tribunale di Benevento, sostenendo che la controparte gli aveva impedito l’accesso al bene con transenne e aveva danneggiato gli infissi e le serrature.
Il Tribunale aveva rigettato le domande e la Corte d’appello di Napoli aveva confermato la decisione. Avverso la sentenza d’appello il ricorrente proponeva ricorso per cassazione sulla base di cinque motivi, lamentando vizi di motivazione, violazione di legge, questioni relative all’onere della prova e la conferma della condanna per responsabilità aggravata.
La Motivazione della Corte
La Corte di legittimità ha esaminato singolarmente i motivi, dichiarandoli tutti inammissibili. Con riferimento al primo motivo, concernente la violazione degli artt. 2697 cod. civ., 112, 115 e 116 cod. proc. civ., la S.C. ne ha rilevato l’astrattezza e l’oscurità. Ha precisato che la deduzione del vizio ex art. 112 cod. proc. civ. richiede che le domande o eccezioni non esaminate siano riportate puntualmente nel ricorso, nei loro esatti termini, con l’indicazione dell’atto difensivo in cui erano state proposte.
La Corte ha inoltre escluso la censura ex art. 360, n. 5, cod. proc. civ., in ragione della doppia conforme. Ha ricordato che, in presenza di una doppia pronuncia conforme, il ricorrente deve dimostrare che le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni sono diverse, indicando quelle dell’una e quelle dell’altra, e che un tale onere non era stato adempiuto. L’omesso esame, inoltre, non era configurabile, vertendosi in una ipotesi di diverso apprezzamento del compendio probatorio.
Riguardo al secondo motivo, la Corte ha ritenuto inammissibile la doglianza volta a contestare la legittimità degli atti amministrativi di acquisizione e vendita dell’immobile, poiché estranea al tema del giudizio possessorio e diretta nei confronti di un soggetto non parte del processo. Sul terzo motivo, ha ribadito che la valutazione delle prove è di esclusivo dominio del giudice di merito, essendo il sindacato di legittimità limitato all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante. Ha precisato che il travisamento del contenuto oggettivo della prova trova il suo rimedio nell’impugnazione per revocazione ai sensi dell’art. 395, n. 4, cod. proc. civ.
La Corte ha infine dichiarato inammissibili anche il quarto e il quinto motivo, relativi alla condanna per responsabilità aggravata e alla liquidazione delle spese. Ha chiarito che l’accertamento della responsabilità aggravata rientra nei compiti del giudice di merito e non è censurabile in legittimità se adeguatamente motivato. Alla declaratoria di inammissibilità, conforme alla proposta di definizione accelerata, ha fatto seguire la condanna del ricorrente al pagamento delle somme ex art. 96, commi 3 e 4, cod. proc. civ., richiamando i principi espressi dalle Sezioni Unite n. 36069 del 2023.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.