Il Riesame può integrare la motivazione del sequestro limitandola all’app (Cass. pen. Sez. 1 n. 5014 del 06.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione avverso le ordinanze emesse in materia di sequestro probatorio è ammesso solo per violazione di legge, dovendosi in tale nozione ricomprendere anche i vizi della motivazione così radicali da renderla del tutto mancante o priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza. Il decreto di sequestro probatorio di dati contenuti in dispositivi informatici deve contenere un’adeguata motivazione che consenta di valutare la proporzionalità tra le finalità probatorie perseguite e il sacrificio imposto all’interessato, non potendo assumere valenza meramente esplorativa. Il Tribunale del Riesame, chiamato a verificare la sussistenza dell’astratta configurabilità del reato, può integrare la motivazione del provvedimento di sequestro, limitandone gli effetti alla sola parte funzionale alle legittime esigenze di accertamento.
Il Fatto
A seguito di un episodio intimidatorio, il pubblico ministero disponeva una perquisizione finalizzata al rinvenimento di telefoni cellulari e dispositivi informatici in uso alla persona che aveva riferito di aver ricevuto messaggi intimidatori tramite l’applicazione Signal. La perquisizione conduceva al sequestro di quattro telefoni. La difesa eccepiva la nullità del provvedimento ex art. 253 cod. proc. pen., chiedendo la restituzione dei beni e, in via subordinata, la limitazione dell’accertamento al solo contenuto dell’applicazione Signal.
Il Tribunale del Riesame di L’Aquila accoglieva la richiesta subordinata, disponendo la limitazione degli effetti del sequestro alla sola applicazione Signal e la restituzione del materiale residuo. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione l’interessato, deducendo la violazione degli artt. 257, 324 e 253 cod. proc. pen., per carenza di motivazione del decreto di sequestro e per mancato rispetto dei criteri di selezione del materiale informatico.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha premesso che, secondo l’orientamento consolidato, il ricorso avverso le ordinanze in materia di sequestro è ammesso solo per violazione di legge, inclusiva dei vizi di motivazione radicali, come quelli che rendano l’apparato argomentativo del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza e completezza, citando le Sezioni Unite n. 25932 del 29/05/2008 e la successiva giurisprudenza conforme.
La Corte ha ribadito che il sequestro probatorio di dati informatici non può assumere valenza meramente esplorativa, essendo finalizzato non alla ricerca della notizia di reato ma alla sua conferma, e che l’accesso massiccio e indiscriminato ai dati si pone in contrasto con il principio di proporzionalità e con l’art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, richiamando la giurisprudenza della Corte EDU.
Quanto al thema decidendum, la Corte ha affermato che il Tribunale del Riesame può legittimamente integrare la motivazione del provvedimento di sequestro, atteso che tale giudice è chiamato a verificare la sussistenza dell’astratta configurabilità del reato, non già nel merito dell’accusa, ma con riferimento all’idoneità degli elementi a rendere utile l’espletamento di ulteriori indagini.
Nel caso di specie, il Tribunale aveva correttamente individuato le finalità probatorie del sequestro, limitandone gli effetti alla sola applicazione Signal, in quanto funzionale all’individuazione degli autori delle minacce e dei soggetti coinvolti. La Corte ha quindi ritenuto che il Riesame avesse fatto buon governo dei principi, rigettando il ricorso in quanto infondato e condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 253 c.p.p. – Oggetto e formalità del sequestro
- Art. 257 c.p.p. – Riesame del decreto di sequestro
- Art. 324 c.p.p. – Procedimento di riesame