Affidamento in prova: la mancanza di ristoro alle vittime giustifica il diniego (Cass. pen. Sez. I n. 28460 del 27.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di affidamento in prova al servizio sociale, la concessione della misura non è subordinata al risarcimento del danno in favore della vittima, difettando una disposizione prescrittiva in tal senso. Tuttavia l’ingiustificata indisponibilità del condannato a offrire alle persone offese un ristoro, quanto meno simbolico, costituisce un elemento di segno negativo che il tribunale di sorveglianza può legittimamente valutare ai fini del diniego. La natura e la gravità dei reati in espiazione e i precedenti penali non possono, di per sé soli, assumere rilievo decisivo in senso ostativo, ma rappresentano il punto di partenza dell’analisi della personalità, che non può prescindere dalla condotta successiva e attuale del condannato. Il tribunale può, in applicazione del principio di gradualità, ritenere necessario un ulteriore periodo di osservazione anche quando siano emersi elementi positivi.
Il Fatto
Il Tribunale di sorveglianza di Torino ha respinto l’istanza di affidamento in prova al servizio sociale proposta da una condannata in relazione a una residua pena di quasi quattro anni, rispetto a una pena complessiva di oltre nove anni. In precedenza la donna era stata ammessa alla detenzione domiciliare, misura revocata per la sopravvenienza di un nuovo titolo esecutivo che aveva determinato il superamento dei limiti previsti.
Il giudizio prognostico sfavorevole si fondava sulla gravità dei reati in espiazione — estorsioni ai danni di due persone anziane, indotte a consegnare somme ingenti — e sulla mancata attivazione di qualsiasi forma di ristoro, anche simbolico, in favore delle persone offese. Avverso l’ordinanza la condannata ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte ricostruisce la disciplina dell’art. 47, comma 2, ord. pen., che consente l’affidamento quando la misura contribuisca alla rieducazione del reo e assicuri la prevenzione del pericolo che questi commetta altri reati. L’istituto realizza un’esecuzione esterna al carcere per condannati verso i quali, alla luce dell’osservazione della personalità, sia formulabile una ragionevole prognosi di reinserimento sociale.
Il Collegio richiama l’orientamento consolidato secondo cui, ai fini della concessione, non si può prescindere dalla natura e dalla gravità dei reati, ma è necessaria la valutazione del comportamento successivo e dei comportamenti attuali del condannato, per verificare la positiva evoluzione della sua personalità (Sez. I n. 7873 del 2023; Sez. I n. 43863 del 2024). Gravità del reato e precedenti penali non possono assumere rilievo decisivo in senso negativo, né può pretendersi la prova di una completa revisione critica del passato, essendo sufficiente che il processo sia almeno avviato (Sez. I n. 773 del 2013).
La Corte ribadisce poi che, in materia di misure alternative, il tribunale di sorveglianza può ritenere necessario un ulteriore periodo di osservazione e altri esperimenti premiali, anche in presenza di elementi positivi, in applicazione del principio di gradualità (Sez. I n. 30065 del 2025).
Su questa base il ricorso è giudicato infondato. Il Tribunale non ha ancorato il diniego al solo dato della mancata iniziativa in favore delle vittime, né ha dato rilievo ostativo decisivo alla gravità del fatto: ha correlato a tali elementi l’evoluzione trattamentale, valorizzando il mancato impegno verso persone offese particolarmente vulnerabili perché anziane e il precedente rigetto, con pena allora inferiore. La disponibilità lavorativa, osserva la Corte, è solo uno degli elementi utili e resta insufficiente se non emergono ulteriori indici di un serio processo di revisione critica (Sez. I n. 14443 del 2026).
Quanto al mancato risarcimento, il principio secondo cui è viziata l’ordinanza che desuma l’assenza di ravvedimento dal solo mancato ristoro, senza considerare le condizioni economiche del reo (Sez. I n. 5981 del 2016), va letto insieme a quello per cui la misura può essere condizionata negativamente dall’ingiustificata indisponibilità a risarcire (Sez. I n. 39474 del 2007). È quindi corretta la motivazione che, senza trascurare le condizioni economiche, ha tratto elementi di prognosi negativa dal rifiuto di offrire alle vittime un ristoro almeno simbolico, a fronte di un profitto superiore a centocinquantamila euro.
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Nota della Redazione
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