Ricorso reiterativo inammissibile nel sindacato sulla credibilità della persona offesa (Cass. pen. Sez. 7 n. 18744 del 25.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per genericità e per manifesta infondatezza, il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre doglianze già dedotte in appello e ivi puntualmente disattese con argomentazioni esenti da vizi logici, senza confrontarsi con le ragioni della decisione impugnata. La rivalutazione della credibilità della persona offesa e delle sue dichiarazioni integra una richiesta di nuova lettura del merito, non consentita in sede di legittimità. Analogamente, è manifestamente infondata la censura relativa all’applicazione delle circostanze aggravanti di cui all’art. 628, terzo comma, n. 1), cod. pen., quando la contestazione si fondi su una diversa ricostruzione dei fatti già operata dal giudice di merito.
Il Fatto
La Corte d’Appello di Bari, con sentenza del 18 marzo 2025, aveva confermato la condanna di due imputati per il reato di estorsione aggravata ai sensi degli artt. 81, 110, 629, primo e secondo comma, cod. pen., con le aggravanti di cui all’art. 628, terzo comma, n. 1), cod. pen., per l’episodio violento e minaccioso dell’17 dicembre 2006.
Avverso tale decisione, gli imputati, tramite il proprio difensore, proponevano ricorso per cassazione con un unico atto, articolando tre motivi di doglianza.
La Motivazione della Corte
La Settima Sezione Penale ha preliminarmente rilevato che il primo motivo di ricorso, concernente il vizio di violazione di legge e di motivazione in ordine alle dichiarazioni e alla credibilità della persona offesa, era meramente reiterativo di doglianze già dedotte in appello e ivi puntualmente disattese con motivazione esente da vizi logici. Il ricorrente si limitava, infatti, a proporre una lettura alternativa del merito, non consentita in sede di legittimità.
In modo analogo, il secondo motivo, relativo alla richiesta di derubricazione del reato in violazione di domicilio e minacce aggravate ovvero in estorsione tentata, è stato ritenuto inammissibile in quanto anch’esso reiterativo di censure già esaminate e disattese dal giudice di secondo grado, la cui ricostruzione dei fatti integrava la fattispecie di estorsione consumata.
Quanto al terzo motivo, concernente l’applicazione delle aggravanti delle più persone riunite e dell’uso delle armi, la Corte ne ha affermato la manifesta infondatezza. In primo luogo, l’assoluzione di altri due coimputati per mancanza di prova della loro adesione alla finalità estorsiva non escludeva la loro materiale partecipazione e presenza all’episodio violento, elemento sufficiente per la configurabilità dell’aggravante.
In secondo luogo, la censura relativa all’aggravante dell’uso delle armi è stata respinta, in quanto il possesso di una pistola risultava concordemente riferito sia dalla persona offesa sia da altro testimone, dichiarazioni la cui attendibilità non poteva essere rivalutata in questa sede. Dichiara inammissibili i ricorsi, condannando i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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