Riqualificazione da reato proprio a improprio e caducazione delle pene accessorie (Cass. pen. Sez. IV n. 39751 del 10.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
La riqualificazione del fatto da reato proprio a reato comune comporta la caducazione delle pene accessorie tipiche dei reati propri, venendo meno il presupposto soggettivo della loro applicazione. La pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici ex art. 28 cod. pen. presuppone la condanna di un pubblico ufficiale o di un incaricato di pubblico servizio per un delitto commesso nell’esercizio delle funzioni. Ove il giudice del gravame riqualifichi la condotta in furto aggravato ai sensi degli artt. 624 e 625, n. 7-bis, cod. pen., il giudice di legittimità deve annullare senza rinvio la sentenza limitatamente alla mancata revoca della sanzione accessoria. Il riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo, ma il relativo giudizio impone una valutazione complessa e congiunta delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza e dell’entità del danno o del pericolo.
Il Fatto
Il ricorrente, dipendente di una società in house providing a socio unico comunale preposta al ciclo integrato dei rifiuti, era stato originariamente contestato di peculato d’uso per essersi appropriato di otto carrellati destinati alla raccolta differenziata di alcuni condomini. Il Tribunale lo aveva dichiarato responsabile di furto aggravato, previa riqualificazione dell’imputazione, con concessione delle attenuanti generiche e giudizio di equivalenza con la riconosciuta aggravante, irrogando la pena di mesi otto di reclusione ed euro 400 di multa. La Corte d’appello ha parzialmente riformato la decisione, confermando però le pene accessorie applicate in primo grado, tra cui l’interdizione dai pubblici uffici.
Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo tre motivi: la mancata applicazione della particolare tenuità del fatto, il mancato riconoscimento della circostanza attenuante dei furti minori o della diversa ipotesi di appropriazione indebita, e la violazione dell’art. 28 cod. pen. per la conferma della pena accessoria nonostante la riqualificazione del reato.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo è dichiarato manifestamente infondato. La Corte premette che il riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado, anche dal giudice d’appello, per assimilazione alle altre cause di proscioglimento di cui all’art. 129 cod. proc. pen. Il motivo, tuttavia, si limita a invocare l’astratta applicabilità dell’istituto, senza confrontarsi con la valutazione complessa richiesta dalla norma.
La Corte richiama Sez. IV, sent. n. 29139 del 28.04.2023 e il principio delle Sezioni Unite n. 13681 del 25.02.2016, secondo cui il giudizio sulla tenuità esige una valutazione congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, alla luce dei criteri dell’art. 133, primo comma, cod. pen. La sentenza impugnata, pur escludendo la qualifica di incaricato di pubblico servizio, ha valorizzato il dolo, riconosciuto di intensità modesta, consistito nella sottrazione consapevole dei carrellati, dal cui uso il ricorrente ha tratto vantaggio.
Anche il secondo motivo è manifestamente infondato. La difesa invoca la circostanza attenuante dell’art. 626 cod. pen., in particolare l’ipotesi dell’uso momentaneo della cosa immediatamente restituita. La Corte rileva che i carrellati erano collocati in un’area ad accesso esclusivo dell’imputato, che poteva utilizzarli in modo stabile e continuativo. Quanto alla pretesa riqualificazione in appropriazione indebita, il discrimine con il furto risiede nel titolo del possesso: è furto l’impossessamento mediante spoglio, è appropriazione indebita l’interversione del possesso di chi già detiene legittimamente. Richiamando Sez. II n. 36783 del 19.09.2024, la Corte esclude la configurabilità dell’appropriazione indebita, poiché il ricorrente non ha mai ricevuto la disponibilità dei beni, assegnati ai condomini.
Il terzo motivo è invece fondato. La Corte osserva che la riqualificazione del fatto in furto aggravato determina il venir meno del presupposto soggettivo della sanzione accessoria, richiamando Sez. V n. 48630 del 12.10.2016 e Sez. VI n. 23952 del 05.05.2011: la riqualificazione del reato da proprio a improprio comporta la caducazione delle pene accessorie tipiche dei reati propri. La sentenza è pertanto annullata senza rinvio limitatamente all’omessa revoca della pena accessoria, mentre il ricorso è dichiarato inammissibile nel resto.
Nota della Redazione
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