Nullità assoluta per omessa notifica non sanata dalla presenza del difensore (Cass. pen. Sez. 4 n. 16639 del 09.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di notificazione della citazione dell’imputato, l’omessa notificazione del decreto di citazione a giudizio determina una nullità assoluta e insanabile, ai sensi degli artt. 178, lett. c), e 179 cod. proc. pen., non suscettibile di sanatoria per effetto di rinunce o comportamenti concludenti del difensore. La presenza in udienza del difensore munito di procura speciale, così come la dichiarazione di rinuncia alla notifica o ai termini, possono assumere rilievo solo sulla conoscenza di fatto dell’esistenza del procedimento e possono incidere sulle nullità a regime intermedio, ma non valgono a sostituire una notificazione mancante dell’atto introduttivo del giudizio. La richiesta di giudizio abbreviato, ai sensi dell’art. 438, comma 6-bis, cod. proc. pen., determina la sanatoria delle nullità non assolute, con la conseguenza che non può spiegare alcun effetto sanante rispetto all’omessa notificazione del decreto di citazione.

Il Fatto

Il Tribunale di Napoli, all’esito del giudizio abbreviato, aveva ritenuto l’imputato responsabile del reato di cui all’art. 7, comma 15, cod. strada, per aver esercitato l’attività di parcheggiatore abusivo, condannandolo alla pena di mesi sei di arresto ed euro tremila di ammenda. La Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza di primo grado, aveva concesso all’imputato il beneficio della sospensione condizionale della pena.

Avverso la sentenza di appello, la difesa proponeva ricorso per cassazione, deducendo, con il primo motivo, la nullità della sentenza per effetto della nullità del decreto di citazione a giudizio, mai notificato all’imputato. Con gli altri motivi si deduceva la violazione di legge in punto di responsabilità e il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. e delle circostanze attenuanti generiche.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato e assorbente il primo motivo di ricorso. La Corte territoriale aveva respinto l’eccezione di nullità rilevando che dagli atti del processo di primo grado era emerso che il decreto di citazione era stato regolarmente notificato tramite consegna al domiciliatario e che il nuovo difensore, munito di procura speciale, aveva dichiarato a verbale di rinunciare alla notifica, chiedendo l’accesso al rito abbreviato.

I giudici di legittimità hanno richiamato il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 119 del 2005, secondo cui la nullità assoluta e insanabile ex art. 179 cod. proc. pen. ricorre nel caso in cui la notificazione della citazione sia stata omessa o, essendo stata eseguita in forme diverse da quelle prescritte, risulti inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell’atto da parte dell’imputato. Hanno inoltre precisato che la notificazione effettuata presso un domicilio diverso da quello eletto integra una nullità di ordine generale a regime intermedio, sanabile ai sensi dell’art. 184 cod. proc. pen., salvo che risulti in concreto inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell’atto, configurandosi in tal caso una nullità assoluta.

Nel caso di specie, la Corte, autorizzata a consultare il verbale di udienza stante la natura processuale del vizio dedotto, ha accertato che la notifica del decreto di citazione era stata tentata con esito negativo presso la residenza dell’imputato e che nessuna notificazione era mai stata eseguita né al domicilio eletto né in altre forme. La condotta del difensore, che aveva dichiarato di rinunciare alla notifica e ai termini chiedendo il giudizio abbreviato, poteva assumere rilievo solo sul piano della conoscenza di fatto dell’esistenza del procedimento, ma non poteva sanare l’omessa citazione.

La Corte ha quindi affermato che l’omessa notificazione dell’atto introduttivo del giudizio integra un’ipotesi di omessa citazione, con conseguente nullità assoluta e insanabile ex artt. 178, lett. c), e 179 cod. proc. pen., non suscettibile di sanatoria per effetto di rinunce o comportamenti concludenti del difensore. La richiesta di giudizio abbreviato, ai sensi dell’art. 438, comma 6-bis, cod. proc. pen., determina la sanatoria delle nullità solo se non assolute, confermando che non può produrre alcun effetto sanante rispetto all’omessa notificazione del decreto di citazione. La nullità del decreto di citazione ha determinato l’invalidazione in via derivata delle sentenze di merito, con assorbimento delle altre censure.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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