Patteggiamento, pene accessorie escluse dal patto vanno eliminate (Cass. pen. Sez. V n. 32538 del 02.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel patteggiamento, a seguito della modifica dell’art. 444, comma 1, cod. proc. pen. operata dal d.lgs. n. 150/2022, rientra nel potere negoziale delle parti anche l’esclusione delle pene accessorie obbligatorie. Ne consegue che l’assenza, nel patto, di qualsiasi indicazione relativa alle pene accessorie fallimentari comporta che la relativa statuizione deve essere eliminata. All’eliminazione può provvedere direttamente la Corte di cassazione ai sensi dell’art. 620, primo comma, lett. l), cod. proc. pen., annullando senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente a tale parte. Restano invece inammissibili, ex art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., i motivi che deducono la violazione dell’art. 129 cod. proc. pen. o censurano la dosimetria sanzionatoria non illegale.
Il Fatto
Con sentenza emessa ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., il GIP del Tribunale di Milano ha applicato a tre imputati le pene concordate per la continuazione tra i delitti di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, anche da operazioni dolose, e i reati oggetto di precedenti condanne. Per uno dei ricorrenti la pena è stata convertita in lavoro di pubblica utilità.
Tutti e tre gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione. Il primo ha lamentato l’omessa statuizione sulle cause di proscioglimento, l’erronea determinazione della pena e l’applicazione di pene accessorie fallimentari non incluse nel patto. Il secondo ha dedotto vizi di motivazione sulla responsabilità e sul trattamento sanzionatorio. Il terzo ha contestato il difetto di correlazione tra richiesta e sentenza e l’illegalità della pena, per aver il giudice convertito solo l’aumento e non l’intera pena del reato continuato.
La Motivazione della Corte
La Corte premette il perimetro delle impugnazioni esperibili contro la sentenza di patteggiamento. L’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. consente il ricorso per i soli vizi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Su questa base dichiara inammissibili i ricorsi dei primi due imputati. Le doglianze sulla mancata verifica delle cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e sull’inadeguatezza della dosimetria non rientrano tra le ragioni consentite. La Corte ricorda che il controllo di legittimità sul punto è ammesso solo se dal testo della sentenza emerga evidente una causa di non punibilità, richiamando Sez. 6 n. 1032 del 2019, Sez. F ord. n. 28742 del 2020 e Sez. U n. 38809 del 2022. Il giudice del patteggiamento, d’altra parte, aveva dato conto di un quadro probatorio idoneo a escludere una pronuncia ex art. 129.
Manifestamente infondati sono anche i motivi del terzo ricorrente, che assume la necessità di rideterminare l’intera pena in continuazione e di convertire in lavoro di pubblica utilità la pena complessiva, non il solo aumento. La Corte osserva che la richiesta di patteggiamento, allegata al ricorso, si riferisce espressamente alla pena di due mesi inflitta a titolo di aumento per la continuazione, restando il richiamo alla pena già oggetto di giudicato meramente descrittivo. Ne deriva l’assenza di profili di illegalità della pena e la corrispondenza della statuizione al patto.
E’ invece fondata la censura dell’ultimo ricorrente sulle pene accessorie fallimentari. Il patto non ne faceva menzione, ma il giudice le ha applicate in continuazione con la condanna definitiva. La Corte richiama la modifica dell’art. 444, comma 1, cod. proc. pen. a opera dell’art. 25, comma 1, lett. a), n. 1), d.lgs. n. 150/2022, che ha ricondotto al potere negoziale delle parti anche l’esclusione delle pene accessorie obbligatorie, come affermato da Sez. 5 n. 21177 del 2024. L’omessa indicazione nel patto impone pertanto l’eliminazione di tale statuizione, disposta con annullamento senza rinvio limitato a quella parte.
Nota della Redazione
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