Truffa aggravata e confisca: insufficienza della diligenza della persona offesa (Cass. pen. Sez. II n. 12023 del 26.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
In presenza di una causa di estinzione del reato, il giudice può pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell’art. 129, secondo comma, cod. proc. pen. soltanto quando le circostanze idonee ad escludere l’esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell’imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione appartenga più alla constatazione che all’apprezzamento. Ai fini della sussistenza del delitto di truffa, la mancanza di diligenza della persona offesa non esclude l’idoneità del mezzo, risolvendosi in una mera deficienza di attenzione determinata dalla fiducia ottenuta con artifici e raggiri. La revoca della confisca è giustificata quando il bene non costituisce profitto del reato, restando irrilevante l’eventuale riferibilità del bene all’ente ai sensi dell’art. 19 d.l.vo 8 giugno 2001 n. 231.

Il Fatto

La Corte di appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, riformando parzialmente la sentenza del Tribunale di Taranto dell’8 aprile 2022, ha dichiarato di non doversi procedere per intervenuta prescrizione nei confronti di due imputati in ordine al reato di truffa aggravata, eliminando le statuizioni civili in favore del Comune di Taranto e revocando la confisca dell’immobile sequestrato. Ha inoltre dichiarato inammissibile l’appello della società, condannata in primo grado per l’illecito amministrativo di cui all’art. 24 d.l.vo n. 231/2001 in relazione all’art. 640 cod. pen.

Secondo l’imputazione, una società amministrata da uno degli imputati avrebbe tratto in inganno il Comune stipulando un contratto per l’acquisizione di un terreno destinato alla costruzione di un canile municipale, omettendo di rivelare che il bene apparteneva allo stesso imputato e a un suo congiunto ed era stato solo ceduto in comodato. Si contestava altresì la realizzazione di una struttura difforme e l’omessa informazione di una procedura esecutiva che aveva portato all’aggiudicazione di parte dell’area a una seconda società. Ricorrono per cassazione gli imputati e la parte civile.

La Motivazione della Corte

La Cassazione dichiara inammissibili i ricorsi perché proposti per motivi manifestamente infondati. Quanto agli imputati, il Collegio ricorda il principio secondo cui, in presenza di una causa estintiva, l’assoluzione ex art. 129, secondo comma, cod. proc. pen. richiede una prova dell’innocenza percepibile ictu oculi, incompatibile con qualsiasi necessità di approfondimento (Sez. Un. n. 35490 del 2009, Tettamanti; Sez. VI n. 10284 del 2014, Culicchia). La Corte territoriale ha escluso che tale evidenza emergesse dagli atti.

La sentenza di primo grado conferma la correttezza della decisione: il Tribunale aveva sottolineato come uno degli imputati gestisse di fatto la società fin dalla costituzione, antecedente alla stipula del contratto del 28 gennaio 2003, con la conseguente ascrivibilità delle operazioni fraudolente. Non rileva che la persona offesa avrebbe potuto accertare con facili verifiche la proprietà del bene.

Sul punto la Corte richiama la pacifica giurisprudenza secondo cui, ai fini della truffa, la mancanza di diligenza della persona offesa non esclude l’idoneità del mezzo, risolvendosi in una mera deficienza di attenzione determinata dalla fiducia ottenuta con artifici e raggiri (Sez. II n. 51538 del 2019; Sez. II n. 42941 del 2014, Selmi). Il Tribunale ha inoltre rappresentato un complesso disegno criminoso ordito fin dall’inizio.

Quanto al ricorso della parte civile, la censura sulla prescrizione riguarda solo il capo della truffa, poiché il reato di mancata esecuzione dolosa di provvedimenti del giudice non è oggetto di contestazione. La data di consumazione indicata nell’imputazione non configura un reato permanente, e la Corte territoriale ha retrodatato la condotta con calcolo corretto e non contestato sotto il profilo aritmetico.

In ordine alla confisca, la Corte di appello ha revocato il provvedimento ablativo non ritenendo che l’immobile potesse configurarsi come profitto del reato. Tale assunto, convincente, resta impregiudicato dal ricorso, che sorvola sulla precisazione, posto che il presupposto della confisca non muta a seconda della riferibilità del bene agli imputati o all’ente ai sensi dell’art. 19 d.l.vo n. 231/2001. La parte civile è infine priva di interesse quanto alle statuizioni sulla società, definitivamente condannata in primo grado.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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