Confisca urbanistica possibile anche se il reato è prescritto (Cass. pen. Sez. III n. 32168 del 29.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di lottizzazione abusiva, la confisca di cui all’art. 44, comma 2, d.P.R. n. 380 del 2001 può essere disposta anche in presenza di una causa estintiva del reato determinata dalla prescrizione, purché la sussistenza del fatto sia stata già accertata, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, nell’ambito di un giudizio che abbia assicurato il pieno contraddittorio e la più ampia partecipazione degli interessati. Una volta intervenuta la causa estintiva, il giudizio non può proseguire al solo fine di compiere tale accertamento, in applicazione dell’art. 129, comma 1, cod. proc. pen. Il “pieno accertamento” non richiede l’esaurimento dell’intero corredo probatorio, essendo sufficiente la verifica del fatto sulla base delle prove legittimamente acquisite prima della maturazione del termine. La questione attinente alla sufficienza delle prove raccolte prima della prescrizione ha natura fattuale e, se non devoluta nei motivi di appello, è inammissibile in sede di legittimità.
Il Fatto
Due imputati erano stati condannati in primo grado, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e unificazione dei reati sotto il vincolo della continuazione, per una serie di illeciti edilizi e paesaggistici, tra cui la lottizzazione abusiva di un vasto terreno agricolo. Il Tribunale aveva concesso la sospensione condizionale della pena e disposto la confisca del terreno e dell’ampliamento non autorizzato di un fabbricato.
La Corte di appello, con sentenza del 18 gennaio 2024, dichiarava non doversi procedere per estinzione dei reati per intervenuta prescrizione, confermando nel resto la decisione. Avverso tale pronuncia i condannati proponevano ricorso per cassazione, articolando cinque motivi, tra cui la dedotta maturazione della prescrizione prima della sentenza di primo grado e l’illegittimità della confisca per incompletezza dell’istruttoria al momento del decorso del termine.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina congiuntamente i primi due motivi, incentrati sul tema della prescrizione, dichiarandoli inammissibili perché non prospettati nei motivi di appello e quindi nuovi. Richiamando Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017 e Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, il collegio ribadisce che non sono deducibili in cassazione questioni che non abbiano costituito oggetto di gravame, per evitare il rischio di annullare il provvedimento su un punto intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello.
Nel merito, la Corte conferma l’orientamento delle Sezioni Unite n. 13539 del 30/01/2020, secondo cui la confisca urbanistica prescinde da una sentenza di condanna formale e può fondarsi su un accertamento del fatto, in contraddittorio, anche in presenza di estinzione del reato. Richiama inoltre la giurisprudenza costituzionale (Corte cost. n. 49 del 2015) e convenzionale (Corte E.D.U. del 28 giugno 2018, G.I.E.M. c. Italia), che hanno ritenuto legittima la misura ablativa in assenza di condanna, purché vi sia stato un pieno accertamento della responsabilità.
Quanto al secondo motivo, la Corte precisa che la nozione di “pieno accertamento” non si correla a una tipologia predeterminata di prove né alla completezza del compendio probatorio, richiamando Sez. 3, n. 43235 dell’11/10/2023. Nel caso concreto, l’acquisizione della consulenza tecnica e l’audizione del consulente in appello erano avvenute con il consenso delle parti e su richiesta della difesa. La verifica della sufficienza delle prove al momento della prescrizione costituisce questione di fatto, non devoluta in appello e pertanto non sindacabile in legittimità.
Il terzo motivo, relativo alla proporzionalità della confisca, è dichiarato infondato. La Corte richiama i parametri elaborati dalla Corte E.D.U. nell’art. 1 del Protocollo n. 1 e ricorda che la misura ablativa è legittima se limitata ai beni direttamente interessati dall’attività lottizzatoria. Nel caso di specie, la trasformazione di circa dodici ettari aveva conferito all’area un diverso assetto territoriale, con destinazione turistico-alberghiera incompatibile con quella agricola. Il parziale ripristino dei luoghi non rende superflua la confisca, secondo il principio di Sez. 3, n. 12640 del 05/02/2020.
I motivi quarto e quinto, esaminati congiuntamente, sono infondati: la Corte territoriale ha correttamente ravvisato una lottizzazione materiale derivante da un disegno urbanistico unitario, prescindendo da atti di frazionamento o compravendita. Il rilascio di titoli abilitativi su singole opere non sana la lottizzazione nel suo complesso. I ricorsi sono dunque rigettati, con condanna dei ricorrenti alle spese processuali.
Nota della Redazione
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