Conflitto tra denominazioni sociali e marchi: valutazione complessiva e affinità dei prodotti (Cass. civ. Sez. I n. 630 del 10.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di conflitto tra denominazioni sociali, ai sensi dell’art. 2564 cod. civ., la valutazione della possibilità di confusione si fonda sul rapporto tra i rispettivi oggetti sociali, considerati anche nelle loro potenzialità espressive ed espansive, e non sulle sole attività effettivamente svolte. Il giudizio di confondibilità non può essere condotto in modo atomistico sui singoli elementi, ma richiede una valutazione complessiva degli stessi. Due prodotti sono affini quando, per natura e destinazione alla medesima clientela, risultano in misura rilevante fungibili e in concorrenza, con conseguente rischio di confusione. Il principio di preclusione per coesistenza presuppone, oltre alla lunga durata dell’uso simultaneo, la buona fede degli operatori e l’assenza di pregiudizio, anche potenziale, alla funzione distintiva del marchio.

Il Fatto

La controversia oppone due società operanti nel settore alimentare, titolari di denominazioni sociali sostanzialmente coincidenti nel cognome Crastan. La prima, costituita da tempo e attiva originariamente nella produzione di surrogati del caffè, aveva chiesto l’accertamento della confondibilità della denominazione sociale della seconda, la nullità di un marchio nazionale dalla stessa registrato e la condanna per concorrenza sleale.

La convenuta aveva resistito e, in via riconvenzionale, aveva dedotto la decadenza per mancato uso dei marchi della prima, la confondibilità della sua denominazione sociale, la lesione dei diritti esclusivi e il compimento di atti di concorrenza sleale. Il Tribunale aveva accolto in parte la riconvenzionale; la Corte di appello, in sede di rinvio, aveva invece accolto le domande attoree, dichiarando la confondibilità delle denominazioni e la nullità di due marchi nazionali e di un marchio europeo, con inibitoria e condanna generica al risarcimento. Da qui il ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina i dieci motivi di ricorso, rigettandoli tutti. Con riguardo al primo motivo, relativo alla violazione degli artt. 2564 e 2567 cod. civ., la ricorrente contestava l’estensione della tutela della denominazione sociale al settore del caffè, nel quale l’altra società era entrata solo molti decenni dopo la costituzione. I giudici di legittimità rilevano che la censura investe un accertamento riservato al giudice di merito, attinente alla valutazione delle prove, sottratto al sindacato di legittimità in relazione al vizio di violazione di legge.

Quanto ai motivi secondo e terzo, i giudici chiariscono che la Corte territoriale non ha proceduto a una valutazione atomistica, ma ha effettuato un esame complessivo degli elementi rilevanti, individuando l’identità del cognome, la sovrapponibilità delle attività sociali e la contiguità territoriale. La motivazione consente di ricostruire l’iter argomentativo, rispettando il c.d. minimo costituzionale richiesto dall’art. 111 Cost. e dagli artt. 132 cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ.

In merito al quarto motivo, concernente la nullità del marchio per difetto di novità e il rapporto tra campione e descrizione, la Corte osserva che la statuizione sulla prevalenza del campione non esprime la ratio decidendi, poiché i giudici di merito hanno fondato la caratterizzazione del segno sull’esame congiunto di descrizione ed esemplare allegato.

Sui motivi quinto e sesto, la Corte conferma l’affinità dei prodotti. Caffè e surrogati del caffè rientrano nella medesima classe merceologica e condividono la destinazione alla stessa clientela; la loro sostituibilità li pone in concorrenza, con conseguente rischio di confusione. La semplice inclusione nella stessa classe non prova l’affinità, ma a diversa conclusione si perviene quando i prodotti soddisfano la medesima domanda di mercato.

Con riguardo ai motivi settimo e ottavo, relativi al carattere analitico del giudizio di confondibilità dei marchi, la Corte richiama i principi sul marchio complesso. La somiglianza tra segni non può limitarsi a una sola componente, ma va esaminata considerando ciascun segno nel suo insieme, salvo che le altre componenti assumano rilievo trascurabile. Anche i motivi nono e decimo sono inammissibili: il principio di preclusione per coesistenza postula la buona fede e l’assenza di pregiudizio alla funzione distintiva, elementi di cui la sentenza impugnata non dà riscontro. Il ricorso è dunque rigettato, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

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