Inottemperanza al giudicato del giudice del lavoro su ferie non godute (TAR Sicilia n. 2532 del 24.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., l’azione di ottemperanza è ammissibile per conseguire l’esecuzione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario quando l’Amministrazione non si conformi spontaneamente al comando giudiziale. Il rito dell’ottemperanza presuppone la notificazione del titolo esecutivo e il decorso del termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito nella legge n. 30/1997. Accertata l’inerzia dell’Amministrazione, il giudice amministrativo ordina l’integrale esecuzione del giudicato, assegnando un termine e nominando, sin d’ora, un commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inadempimento.
Il Fatto
Una docente con rapporti di lavoro a tempo determinato ha ottenuto dal giudice del lavoro una sentenza che accertava il suo diritto alla percezione dell’indennità sostitutiva delle ferie non godute, maturata negli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020, e condannava il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento della somma netta di euro 4.714,48, oltre interessi e rivalutazione.
Il titolo esecutivo è passato in giudicato ed è stato notificato all’Amministrazione, che però è rimasta inerte. Decorso il termine di legge, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al giudice amministrativo, chiedendo la dichiarazione di inottemperanza, l’ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese con distrazione. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha qualificato la domanda come azione di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, cod. proc. amm., che consente di conseguire l’esecuzione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario quando l’Amministrazione non si adegui spontaneamente al comando. La norma processuale individua il presupposto dell’azione, ma non esaurisce il thema decidendum, che investe l’effettività della tutela giurisdizionale.
Nel caso concreto, la pretesa trova fondamento nella sentenza del giudice del lavoro, passata in giudicato, che ha riconosciuto il diritto alla percezione dell’indennità sostitutiva delle ferie non godute e ha condannato il Ministero al pagamento della somma netta indicata, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo.
Dagli atti è emerso che la sentenza è stata ritualmente notificata e che, nonostante il decorso del termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito nella legge n. 30/1997, l’Amministrazione è rimasta inerte, senza dare esecuzione al comando giudiziale. Il Collegio ha ravvisato, pertanto, la sussistenza dei presupposti per dichiarare l’inottemperanza al giudicato.
Il ricorso è stato accolto e il Ministero è stato obbligato a dare esecuzione al titolo esecutivo nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della decisione. Per l’ipotesi di perdurante inadempimento, il Collegio ha nominato sin d’ora commissario ad acta il dirigente pro tempore dell’Ambito Territoriale competente, con facoltà di delega e ulteriore termine di sessanta giorni, senza compenso aggiuntivo in virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale; la disposizione dell’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001, dettata per i giudizi di ottemperanza ai decreti ex legge n. 89/2001, è stata applicata per analogia alle altre condanne al pagamento di somme di denaro.
Le spese, liquidate in euro 500,00 oltre accessori, seguono la soccombenza e sono distratte in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari, tenuto conto del carattere seriale e del non elevato livello di complessità della causa.
Nota della Redazione
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