Occupazione sine titulo e assegnazione in regolarizzazione dell’alloggio pubblico (TAR Lazio n. 417 del 12.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’assegnazione in regolarizzazione disciplinata dall’art. 22, comma 140, l.r. Lazio n. 1/2020 presuppone che il richiedente occupi l’alloggio di edilizia residenziale pubblica sine titulo alla data del 23.5.2014, assunta a spartiacque dalla normativa regionale. Il soggetto che sia stato legittimo assegnatario dell’immobile fino al sopraggiungere di un provvedimento di decadenza non può qualificarsi occupante abusivo per il periodo in cui il titolo ha spiegato i propri effetti. La decadenza per sopravvenuta perdita dei requisiti opera infatti ex nunc e non ex tunc, non travolgendo retroattivamente la legittimità dell’occupazione. Ne consegue che la pendenza del giudizio civile sulla decadenza non integra un presupposto di sospensione del processo amministrativo, essendo il requisito dell’occupazione abusiva dirimente e autonomamente valutabile.

Il Fatto

Il ricorrente occupava un alloggio di proprietà dell’Ater di Roma in forza di un contratto di locazione risalente al 1986. Nel 2016 l’amministrazione dichiarava la decadenza dell’assegnazione per asserita perdita dei requisiti, con successivo decreto di rilascio impugnato davanti al giudice ordinario, in un giudizio ancora pendente in Corte d’appello.

Nel 2020 l’interessato presentava istanza di assegnazione in regolarizzazione ai sensi dell’art. 22 l.r. Lazio n. 1/2020. Roma Capitale respingeva l’istanza e il ricorrente impugnava il diniego davanti al TAR, deducendo la violazione della normativa regionale, il difetto di istruttoria, l’omessa comunicazione di avvio del procedimento e la lesione del diritto all’abitazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla ratio della disciplina regionale sulla regolarizzazione. L’art. 22, comma 140, l.r. Lazio n. 1/2020 fissa al 23.5.2014 la data limite per l’assegnazione in deroga, richiedendo che l’occupante versi in condizione di occupazione sine titulo a quella data. Il requisito è costitutivo della fattispecie e non può essere disapplicato.

La difesa del ricorrente si concentrava sull’asserita insussistenza di un divieto normativo di assegnazione in favore di chi sia stato dichiarato decaduto. Il Tribunale osserva che la questione è superata da un rilievo logicamente prioritario: l’interessato era già assegnatario dell’alloggio fino all’11.2.2016, sicché al 23.5.2014 la sua occupazione non era affatto abusiva.

Il passaggio argomentativo centrale riguarda la natura della decadenza. Essa è disposta dall’amministrazione per la sopravvenuta perdita dei requisiti e opera ex nunc, non ex tunc. Il Collegio sottolinea come la decadenza non sia stata pronunciata per difetto originario dei presupposti, con la conseguenza che il periodo di occupazione coperto dal titolo resta legittimo. Il legittimo assegnatario non può dunque essere qualificato occupante abusivo per il tempo in cui il titolo ha prodotto effetti.

Da ciò deriva l’irrilevanza della pendenza del giudizio civile sulla decadenza. Non sussistono i presupposti per la sospensione del processo ex art. 79, comma 1, c.p.a., né per il rinvio della trattazione richiesto all’udienza, poiché il requisito mancante è accertabile in via autonoma.

La carenza del requisito dell’occupazione abusiva travolge anche le censure procedimentali. Il Collegio richiama l’art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990: il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello adottato. L’interessato ha comunque partecipato al procedimento, presentando osservazioni in seguito al preavviso di rigetto, senza però contestare il profilo assorbente. Il ricorso è respinto con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *