Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro sulla carta elettronica del docente (TAR Campania n. 148 del 09.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di ottemperanza al giudicato del giudice ordinario ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., la pubblica amministrazione è tenuta a dare esatta ed integrale esecuzione alla sentenza passata in giudicato una volta decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996. Ove l’obbligazione abbia ad oggetto la fruizione della carta elettronica del docente di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, l’impossibilità sopravvenuta del beneficio in forma specifica non elide l’obbligo, dovendosi erogare il controvalore pecuniario con gli interessi legali fino al soddisfo, attesa la natura fungibile dell’obbligazione. L’inerzia dell’amministrazione non può costituire causa di esonero dall’adempimento, con conseguente nomina sin da ora del commissario ad acta.

Il Fatto

Il ricorrente, docente, agisce in ottemperanza per conseguire l’attuazione della sentenza del giudice del lavoro che aveva accertato il suo diritto a usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la carta elettronica del docente, per un anno scolastico, per un importo complessivo di € 500,00. La pronuncia è passata in giudicato per mancata impugnazione, come attestato dalla cancelleria.

Il ricorrente rappresenta l’esito infruttuoso della notifica del titolo esecutivo e l’inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni per l’esecuzione forzata nei confronti delle amministrazioni. Chiede quindi la condanna al pagamento di quanto dovuto, con accessori, e la nomina di un commissario ad acta in caso di perdurante inerzia. L’amministrazione si costituisce resistendo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla previsione dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., che consente l’azione di ottemperanza per ottenere l’adempimento dell’obbligo dell’amministrazione a conformarsi al giudicato del giudice ordinario per quanto riguarda il caso deciso. Verifica quindi la sussistenza dei presupposti processuali.

Ritiene rispettati sia il termine di cui all’art. 114, comma 1, cod. proc. amm., trattandosi di azione di ottemperanza, sia quello di cui all’art. 87, comma 2, lett. d), e 3, cod. proc. amm.. La sentenza ottemperanda risulta ritualmente notificata presso la sede dell’amministrazione.

Rilevante è il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni nella legge n. 30/1997. Poiché non è stata allegata prova dell’adempimento, il Tribunale dichiara l’obbligo dell’amministrazione di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo nel termine di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della presente sentenza.

Il Collegio affronta poi il problema del decorso del termine fissato dal giudice ordinario per la fruizione del beneficio, pari a due anni dalla pubblicazione della pronuncia. Afferma che, in tal caso, l’amministrazione è comunque tenuta all’erogazione del controvalore pecuniario con gli interessi legali fino al soddisfo. L’obbligazione pecuniaria è fungibile, e il mancato rispetto del limite temporale non è imputabile al ricorrente ma a una condotta omissiva dell’amministrazione, che non può giovarsi del proprio inerte contegno per sottrarsi all’adempimento.

In accoglimento della domanda, il Tribunale nomina sin da ora quale commissario ad acta un Dirigente della competente Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, senza compenso e con facoltà di delega. Il commissario dovrà provvedere all’allocazione della somma in bilancio, ove manchi lo stanziamento, e all’espletamento delle fasi di impegno, liquidazione, ordine e pagamento. L’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento. Viene invece respinta la domanda di condanna alle astreintes, non ritenendosi equa l’applicazione della misura nel caso di specie. Le spese seguono la soccombenza, con distrazione in favore del procuratore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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