Mandato in rem propriam: poteri del giudice di rinvio in caso di cassazione per vizio di motivazione (Cass. civ. Sez. 1 n. 9283 del 13.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In caso di cassazione con rinvio per vizio di motivazione, il giudice di rinvio non è vincolato al solo principio di diritto ma può valutare liberamente i fatti già accertati e indagare su altri fatti, nel rispetto delle preclusioni e decadenze già verificatesi. Il mandato conferito anche nell’interesse del mandatario, ai sensi dell’art. 1723, secondo comma, cod. civ., non si estingue con la morte del mandante; tuttavia, in caso di mandato con rappresentanza, il mandatario conserva il potere-dovere di agire non più in nome e per conto del mandante, ma in nome e per conto degli eredi che sono succeduti nel rapporto. Tale regola opera anche quando il mandato sia stato conferito anche nell’interesse di un terzo.
Il Fatto
La controversia traeva origine dalla cessione di una quota societaria di una s.n.c., avvenuta nel 1999 da parte di un religioso, successivamente deceduto, in favore dell’ente ecclesiastico a cui apparteneva. L’atto era stato stipulato dal procuratore del socio in forza di una procura speciale irrevocabile conferita nel 1998, con espressa previsione dell’interesse anche del mandatario ai sensi dell’art. 1723 cod. civ..
Il Tribunale rigettava la domanda di accertamento della validità della cessione, confermata dalla Corte d’appello. La prima sentenza d’appello veniva cassata dalla Corte di Cassazione con rinvio per omessa motivazione in ordine alla natura del mandato. Il giudice di rinvio, tuttavia, confermava nuovamente il rigetto, ritenendo che l’atto di vendita fosse inefficace poiché stipulato dal procuratore in nome del mandante deceduto e non degli eredi. Contro tale decisione proponeva ricorso per cassazione l’ente acquirente.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha esaminato congiuntamente i primi due motivi di ricorso, incentrati sulla violazione del giudicato formatosi con la sentenza rescindente. Ha rammentato il principio consolidato secondo cui i poteri del giudice di rinvio variano a seconda che la cassazione sia intervenuta per violazione di legge ovvero per vizi di motivazione: solo nella prima ipotesi il giudice è vincolato al principio di diritto senza possibilità di modificare l’accertamento dei fatti; nella seconda conserva ampia libertà valutativa.
Nella specie, la sentenza n. 4519 del 2016 aveva accolto il ricorso per l’omesso rilievo della natura irrevocabile del mandato, cassando per vizio motivazionale. Ne conseguiva che restava impregiudicato l’accertamento dell’effettiva ricorrenza del mandato in rem propriam e degli ulteriori elementi incidenti sull’efficacia del trasferimento.
Il giudice di rinvio, valorizzando il principio per cui il mandatario sopravvissuto al mandante agisce in nome e per conto degli eredi, ha legittimamente ritenuto che l’atto del 1999, stipulato dal procuratore «nella sua qualità di procuratore speciale» del mandante deceduto, non potesse produrre effetti traslativi in favore dell’ente acquirente. Tale ratio decidendi, ha precisato la Corte, non è stata aggirata dai motivi di ricorso, che si sono limitati a lamentare la violazione del giudicato senza censurare la ricostruzione della volontà negoziale.
Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile, poiché la sentenza impugnata aveva espressamente provveduto alla liquidazione delle spese di lite relative al giudizio di legittimità e alla fase di rinvio. Il ricorso principale è stato pertanto respinto, con assorbimento del ricorso incidentale condizionato e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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Nota della Redazione
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