Confusione contabile tra agenti e prova dell’accredito nel giudizio di conto (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 44 del 08.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di giudizio di conto, il formale passaggio di consegne tra agente contabile cessante e agente contabile subentrante è imposto dagli artt. 181, co. 3, e 182 del R.D. n. 827/1924, applicabili a tutte le ipotesi di gestione e maneggio di beni e valori. In difetto di tale adempimento si determina una confusione delle gestioni contabili, che impone la rendicontazione giudiziale dell’intero esercizio anche da parte del contabile subentrante e comporta la responsabilità contabile solidale dei due agenti per ammanchi e dispersioni di incerta collocazione storica. Il conto deve essere dichiarato regolare, con conseguente discarico, quando la prova dell’effettivo accredito delle somme riscosse risulti fornita dai bollettari firmati digitalmente dal cassiere dell’istituto bancario, recanti per ogni reversale il numero di riferimento, il numero di bolletta, la data di riscossione, l’importo, il soggetto versante e la causale.
Il Fatto
Un agente contabile ha reso il conto giudiziale per la riscossione dei diritti di segreteria e di rilascio delle carte d’identità presso un Comune per l’esercizio finanziario 2015. In sede istruttoria il magistrato relatore ha rilevato che, pur essendo il conto riferito all’intero esercizio, la nomina ufficiale del contabile era intervenuta solo con deliberazione della giunta comunale dell’11 settembre 2015, mentre per il periodo precedente risultava investito del servizio altro soggetto, senza che fosse stato redatto alcun verbale di consegna.
Ulteriori rilievi riguardavano l’assenza delle ricevute quietanzate dei versamenti in tesoreria, essendo stati prodotti meri ordini di riscossione privi di ogni dato concreto di effettivo accreditamento. Di qui la richiesta di fissazione dell’udienza e, all’esito dell’istruttoria, l’esito favorevole all’agente contabile.
La Motivazione della Corte
Sulla legittimazione passiva il Collegio osserva che, nonostante il conto sia stato reso per l’intero esercizio, l’ente ha attestato per dichiarazione congiunta che il servizio era stato svolto fino all’8 settembre 2015 da un contabile e, dal 9 settembre 2015, dall’altro, ufficialmente nominato solo con successiva deliberazione. Richiamati gli artt. 181, co. 3, e 182 del R.D. n. 827/1924, il Collegio rileva che essi impongono, in caso di avvicendamento, un formale passaggio di consegne, volto a perimetrare le gestioni di ciascun agente e a consentire la corretta imputazione di ammanchi e irregolarità.
In mancanza di tale adempimento, la giurisprudenza contabile — richiamata nelle SS.RR. n. 657/1990, nelle Sez. giur. II Centr. App. n. 557/2014 e n. 710/2014 e nella Sez. giur. Molise n. 12/2020 — afferma la responsabilità contabile solidale dei due agenti, alla gestione di diritto del predecessore affiancandosi quella del successore, con la conseguenza che entrambi rispondono di deterioramenti, ammanchi o dispersioni dei beni di cui sia incerto il momento in cui il danno si è provocato. Il Collegio ravvisa pertanto nella specie una confusione delle gestioni contabili, che rende necessaria la rendicontazione giudiziale dell’intero esercizio anche da parte del contabile convenuto.
Nel merito, la documentazione depositata a seguito dell’ordinanza istruttoria consente di ritenere dimostrato l’effettivo accreditamento delle somme. Sono stati trasmessi, in forza dell’art. 226 Tuel nel testo modificato dal d. lgs. n. 118/2011, i bollettari firmati digitalmente dal cassiere dell’istituto bancario, nei quali, per tutte le reversali d’incasso emesse, sono indicati il numero della reversale, il numero della bolletta di riscossione, la data di riscossione, l’importo, il soggetto versante e la causale, attestando così l’avvenuto accredito nelle casse comunali.
Il conto è dunque dichiarato regolare, con conseguente discarico dell’agente contabile. Le spese processuali sono compensate, in considerazione della produzione della documentazione informatica firmata digitalmente solo in corso di giudizio e a seguito dell’intervento della Guardia di Finanza.
Nota della Redazione
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