Controversia sul conguaglio del corrispettivo di concessione tra giurisdizione ordinaria e amministrativa (TAR Lazio n. 308 del 24.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
La controversia avente ad oggetto la misura e il pagamento del corrispettivo dovuto dal privato per la concessione del diritto di superficie, nell’ambito di una convenzione stipulata ai sensi della normativa in materia di espropriazioni e assegnazione delle aree destinate all’edilizia economica e popolare, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario quando sia contestata ex post la quantificazione del corrispettivo o l’effettività dell’obbligazione di pagamento. La giurisdizione esclusiva amministrativa, ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 104 del 2010, sussiste solo ove sia messa in discussione la legittimità delle manifestazioni autoritative di volontà della P.A. nell’adozione del provvedimento concessorio, del quale sia contestato ex ante il contenuto, anche con riguardo alla determinazione del corrispettivo. La clausola di deroga contenuta nella medesima disposizione esclude dalla giurisdizione amministrativa le controversie concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi. Gli atti che si inseriscono in un procedimento di accertamento dell’entrata dell’ente locale, senza esercizio di alcun potere autoritativo inerente al rapporto concessorio, esulano dal perimetro della giurisdizione amministrativa.

Il Fatto

I ricorrenti, assegnatari del diritto di superficie su alloggi di edilizia economica e popolare realizzati nel comprensorio C1B del Piano di Zona del Comune di Sperlonga, hanno impugnato la determina con cui l’Amministrazione ha accertato le somme dovute a titolo di conguaglio del corrispettivo di concessione, attualizzate ai valori di mercato vigenti, unitamente agli atti connessi, tra cui la delibera di affidamento dell’incarico legale per il recupero delle somme e la successiva variazione di bilancio.

I ricorrenti hanno dedotto l’erronea determinazione dei criteri di quantificazione delle somme, l’erroneità dell’entità delle aree da considerare e lo sviamento di potere, assumendo che l’Amministrazione avrebbe appostato in bilancio entrate non riscuotibili per evitare la dichiarazione di dissesto. Il Comune e il professionista incaricato si sono costituiti eccependo il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e, in subordine, l’infondatezza del ricorso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio, condividendo l’eccezione delle parti resistenti, ha dichiarato inammissibili il ricorso e i motivi aggiunti per difetto di giurisdizione. Il percorso argomentativo muove dalla distinzione tra contestazione ex ante e ex post del rapporto concessorio: solo la prima, ove investa la legittimità delle manifestazioni autoritative di volontà della P.A. e il contenuto del provvedimento concessorio, radica la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

Il Tribunale richiama il consolidato orientamento secondo cui la clausola di deroga dell’art. 133, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 104 del 2010 sottrae alla giurisdizione amministrativa le controversie concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi, devolvendole al giudice ordinario (richiamate Cass. civ. Sez. Un. n. 5423 del 2021, n. 20419 del 2016, n. 17142 del 2011 e n. 14325 del 2021; Cons. Stato Sez. II n. 720 del 2022; Sez. IV n. 5499 del 2014 e n. 6411 del 2012).

Nel caso concreto, la controversia verte esclusivamente sulla quantificazione e sul pagamento del conguaglio del corrispettivo, senza che sia contestata la legittimità del provvedimento concessorio o di manifestazioni di potere autoritativo a esso attinenti. Gli atti impugnati — alcuni dei quali palesemente privi di valore provvedimentale — si collocano in un procedimento di accertamento dell’entrata dell’ente locale, ai sensi dell’art. 179 e ss. del d.lgs. n. 267/2000, senza esercizio di alcun potere autoritativo inerente al rapporto concessorio.

Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, spettando la cognizione al giudice ordinario, presso il quale il giudizio potrà essere riassunto nei termini e con gli effetti di cui all’art. 11 cod. proc. amm. Il Collegio ha disposto la compensazione integrale delle spese di lite, in ragione della definizione del giudizio solo in rito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *