Soccorso istruttorio per l’offerta economica non sottoscritta dalla consorziata: è irregolarità formale sanabile (TAR Sardegna n. 1077 del 23.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La mancata sottoscrizione digitale dell’offerta economica da parte della consorziata designata quale esecutrice, in una procedura cui partecipa un consorzio stabile, non determina l’esclusione del concorrente ove la lex specialis non associ a tale omissione un’espressa comminatoria espulsiva e la paternità dell’offerta resti comunque inequivocabilmente desumibile. I vizi della sottoscrizione rilevano solo se rechino incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta; in caso contrario, l’omissione integra una mera irregolarità formale, sanabile mediante soccorso istruttorio, senza che ciò si traduca in una modificazione dell’offerta o nella formazione postuma di un suo elemento essenziale.
Il Fatto
Una società, seconda classificata in una procedura negoziata indetta da un ateneo per l’affidamento di un accordo quadro di manutenzione straordinaria, impugnava l’aggiudicazione. La ricorrente deduceva che l’offerta economica del consorzio aggiudicatario non recava la sottoscrizione digitale del legale rappresentante della consorziata designata quale impresa esecutrice, come invece prescritto a pena di esclusione dall’art. 24 del disciplinare di gara. La stazione appaltante aveva attivato il soccorso istruttorio, consentendo la regolarizzazione, e aveva successivamente respinto l’istanza di autotutela.
La ricorrente contestava la sanabilità dell’omissione, invocando la violazione della lex specialis, degli artt. 101 e 107 del d.lgs. n. 36/2023, nonché dei principi di autovincolo, autoresponsabilità e par condicio.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha ritenuto il ricorso infondato. In primo luogo, il Collegio ha osservato che l’art. 24 del disciplinare distingue gli elementi che l’offerta deve contenere a pena di esclusione – quali il ribasso, i costi della sicurezza e della manodopera – dalle mere modalità di sottoscrizione, per le quali non è prevista alcuna comminatoria espulsiva. La diversa formulazione induce a ritenere che la rilevanza espulsiva sia limitata alla mancanza degli elementi contenutistici e non alle modalità di apposizione della firma, poiché una diversa interpretazione introdurrebbe una causa di esclusione non espressamente prevista, in contrasto con il principio di tassatività.
La sentenza ha valorizzato la natura di autonomo centro di imputazione giuridica del consorzio stabile, cui l’intera prestazione è unitariamente riferita. La manifestazione negoziale resta, pertanto, pienamente imputabile al consorzio che ha presentato l’offerta, essendo stata ritualmente sottoscritta dal suo legale rappresentante, pur in assenza della firma della consorziata esecutrice. La funzione sostanziale della sottoscrizione – rendere certa la provenienza e l’immodificabilità dell’offerta – risulta comunque integralmente soddisfatta.
Il Collegio ha richiamato l’orientamento secondo cui i vizi della sottoscrizione rilevano solo se determinano una situazione di incertezza assoluta sulla provenienza o sul contenuto dell’offerta. Ove tale certezza sia desumibile da elementi convergenti, l’omissione costituisce una mera irregolarità formale. Tale conclusione è estesa anche all’ipotesi della mancata sottoscrizione da parte di un componente di un raggruppamento costituendo, quale applicazione dei principi del “raggiungimento dello scopo” e della “strumentalità delle forme”.
L’interpretazione sostanzialistica è stata ritenuta coerente con il principio del risultato di cui all’art. 1 del d.lgs. n. 36/2023, che impone di privilegiare la più ampia competizione e la dequotazione dei vizi formali, e con la giurisprudenza che valorizza gli indici sostanziali di riconducibilità dell’offerta. Nel caso di specie, la successiva acquisizione della sottoscrizione non ha determinato alcuna integrazione dell’offerta, limitandosi a regolarizzare un profilo esteriore, privo di incidenza sul contenuto della proposta. Il ricorso al soccorso istruttorio è stato pertanto ritenuto legittimo.
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Nota della Redazione
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