Cronoprogramma privo di valorizzazione economica e legittimità dell’esclusione (TAR Lazio n. 307 del 24.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nelle gare di appalto di lavori aggiudicate con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la stazione appaltante può imporre a pena di esclusione la presentazione del cronoprogramma con la valorizzazione economica delle fasi, anche al di fuori dei casi espressamente previsti dall’art. 40 del d.P.R. n. 207/2010, allorché tale elemento sia funzionale alla valutazione dell’offerta economico-temporale. La relativa clausola della lex specialis non è affetta da nullità ai sensi dell’art. 83, comma 8, del d.lgs. n. 50/2016. L’omessa valorizzazione economica integra una carenza essenziale dell’offerta, non sanabile mediante soccorso istruttorio né attraverso una rielaborazione dei documenti ad opera della commissione.
Il Fatto
La Provincia di Frosinone, quale Stazione Unica Appaltante per conto del Comune di Anagni, indice una procedura per l’affidamento dei lavori di messa in sicurezza di un’infrastruttura comunale. La società ricorrente partecipa e consegue il miglior punteggio complessivo, articolato in offerta tecnica, economica e tempo.
Nel corso della verifica, la S.U.A. rileva che il cronoprogramma allegato all’offerta è privo della valorizzazione economica delle fasi e invita l’operatore a chiarimenti. La società riscontra sostenendo che i dati economici sono ricavabili dal computo metrico estimativo. Con provvedimento del 7.11.2023 la stazione appaltante dispone l’esclusione, richiamando per relationem un precedente della stessa Sezione. La ricorrente impugna l’esclusione e, con motivi aggiunti, i verbali di gara, deducendo difetto di motivazione, nullità della clausola del disciplinare e illegittimità del rifiuto del soccorso istruttorio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge tutte le censure. Quanto al difetto di motivazione, il provvedimento è congruamente giustificato per relationem al precedente della Sezione, che ha annullato l’aggiudicazione di una gara bandita dalla stessa Provincia proprio perché la commissione aveva consentito di integrare il cronoprogramma con la valorizzazione economica. La questione giuridica è del tutto analoga, recando il disciplinare la medesima previsione di esclusione.
Sul secondo motivo, il Tribunale esamina il combinato disposto degli artt. 4.2.2 e 6.5.2 del disciplinare. L’art. 40 del d.P.R. n. 207/2010 prevede l’onere del cronoprogramma valorizzato economicamente in specifiche ipotesi, ma non esclude che la stazione appaltante possa imporre analogo onere quando esso sia finalizzato a consentire la valutazione dell’offerta economica. Poiché il criterio era quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con possibilità di migliorie e modifiche delle fasi lavorative, il cronoprogramma costituisce elemento indispensabile dell’offerta. La clausola non è quindi nulla ex art. 83, comma 8, del d.lgs. n. 50/2016.
Il Collegio qualifica la presentazione di un cronoprogramma privo di valorizzazione economica come gravissima carenza su un punto qualificante ed essenziale dell’offerta, non sanabile tramite soccorso istruttorio. Il terzo motivo è respinto sulla base del medesimo rilievo: l’essenzialità dell’elemento carente impedisce l’integrazione postuma. L’amministrazione non è tenuta a effettuare complesse rielaborazioni dei dati emergenti dai documenti prodotti. Il richiamo è alla giurisprudenza amministrativa richiamata nel testo, che esclude la sanabilità della carenza.
Il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti sono quindi respinti. Le spese sono poste a carico della ricorrente in favore della Provincia, con riconoscimento in favore dell’avvocatura dell’ente dei compensi, degli oneri riflessi in luogo di IVA e CPA e dell’IRAP; spese compensate verso le amministrazioni statali, in ragione della costituzione meramente formale.
Nota della Redazione
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