Concessioni balneari con evidenza pubblica valide fino alla scadenza (TAR Lazio n. 6719 del 14.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative rilasciate all’esito di una procedura selettiva di evidenza pubblica, svolta ai sensi degli artt. 37 cod. nav. e 18 reg. esec. cod. nav. e caratterizzata da una pubblicità rafforzata – quale la pubblicazione dell’avviso sull’Albo pretorio online e sulla sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale – sono compatibili con il diritto dell’Unione europea e conservano efficacia fino alla scadenza del titolo, ai sensi dell’art. 3, comma 2, l. n. 118/2022. Non può pertanto esserne dichiarata l’inesistenza in applicazione dei principi enunciati dall’Adunanza Plenaria n. 17 e 18 del 2021, concernenti le sole proroghe automatiche ope legis, qualificate tamquam non essent.
Il Fatto
La società ricorrente, titolare di una concessione demaniale marittima rilasciata dal Comune di Fiumicino con durata sino al 31.12.2033, impugnava la determinazione dirigenziale con cui l’amministrazione aveva dichiarato l’inesistenza della determinazione n. 6696 del 2020 e, conseguentemente, delle ventisette concessioni turistico-ricreative scadenti al 2033, tra cui quella della ricorrente. Il titolo concessorio era stato rilasciato all’esito di una procedura comparativa avviata autonomamente dal Comune, in adesione al modello procedimentale previsto dal codice della navigazione.
Il Comune resistente eccepiva la tardività del ricorso, richiamando una propria delibera giuntale del 2023, e sosteneva la natura meramente ricognitiva dell’atto gravato, in quanto adottato in attuazione delle sentenze dell’Adunanza Plenaria che avevano escluso la validità delle proroghe automatiche.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente rigettato l’eccezione di tardività, rilevando che la delibera del 2023 riguardava esclusivamente le concessioni prorogate ope legis, mentre il titolo della ricorrente era stato rilasciato all’esito della procedura di cui alla determinazione n. 6696/2020, dichiarata inesistente solo con l’atto successivamente impugnato.
Nel merito, il TAR ha distinto la fattispecie in esame dalle ipotesi di proroga automatica e generalizzata, rispetto alle quali le proroghe devono ritenersi tamquam non essent in quanto contrastanti con l’art. 49 TFUE e con l’art. 12 della direttiva 2006/123/CE. Nel caso di specie, il Comune non si era limitato a prorogare i titoli, ma aveva attivato una procedura di evidenza pubblica con pubblicazione dell’avviso sull’Albo pretorio e sul sito istituzionale nella sezione “Amministrazione trasparente”.
Quanto alla censura relativa alla asserita inadeguatezza della pubblicità prevista dall’art. 18 reg. esec. cod. nav., il Collegio ha ritenuto la pubblicazione sull’Albo pretorio online e sul sito web istituzionale idonea a garantire una diffusione generalizzata, integrando una forma di pubblicità rafforzata, come riconosciuto dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato. La concessione in esame non è stata inoltre ascritta al novero delle infrastrutture portuali maggiori, per le quali si richiede un regime pubblicitario ancora più intenso.
Il TAR ha infine valorizzato la circostanza che la procedura non era stata avviata su istanza del solo concessionario uscente, ma per autonoma determinazione dell’amministrazione, con indicazione puntuale della documentazione da presentare e dei successivi passaggi procedimentali. La concessione rilasciata all’esito di tale procedura, compatibile con il diritto unionale, non poteva essere equiparata a un atto di mera proroga, con conseguente illegittimità della dichiarazione di inesistenza e annullamento dell’atto gravato, risultando assorbita la censura relativa all’autotutela.
Nota della Redazione
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