Controllo sui bilanci Asl: sforamento dei tetti di spesa sanitaria (Corte dei Conti Sez. contr. Puglia n. 204 del 23.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il controllo della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti sui bilanci degli enti del Servizio sanitario nazionale, ascrivibile al riesame di legalità e regolarità, ha natura collaborativa e si sostanzia nella segnalazione all’ente delle disfunzioni rilevate, rimettendo all’ente stesso l’adozione delle misure correttive. Esso si estende alla verifica del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, tra cui i tetti di spesa regionali per la spesa farmaceutica per acquisti diretti e per i dispositivi medici. L’accertamento di squilibri, della mancata copertura di spese o della violazione di norme di regolarità contabile comporta l’obbligo per l’amministrazione di adottare, entro sessanta giorni, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità. Il controllo deve tuttavia bilanciarsi con la tutela del diritto alla salute, la cui attuazione presuppone la spesa necessaria a garantire i livelli essenziali di assistenza.
Il Fatto
La Sezione regionale di controllo per la Puglia ha esaminato la relazione del Collegio sindacale sul bilancio d’esercizio 2023 di un’azienda sanitaria locale della provincia di Foggia, predisposta ai sensi dell’art. 1, c. 170, l. n. 266/2005 e dell’art. 1, cc. 3 e 7, d.l. n. 174/2012. Dopo i chiarimenti richiesti e prodotti dall’azienda, la Sezione ha rilevato profili di criticità contabili e gestionali.
La questione si innesta sul precedente esame dei bilanci 2020-2022, che aveva già accertato il mancato rispetto dei tetti di spesa per farmaceutica e dispositivi medici, e sulle Linee guida della Sezione delle autonomie per l’attuazione della disciplina. Il bilancio 2023 si è chiuso con un risultato positivo, ma con superamenti dei limiti regionali di spesa.
La Motivazione della Corte
La Sezione ricostruisce anzitutto il quadro del controllo. Esso rientra nel riesame di legalità e regolarità e ha natura collaborativa, secondo la giurisprudenza costituzionale richiamata; il d.l. n. 174/2012 ne ha rafforzato la portata, prevedendo l’obbligo di adozione di provvedimenti correttivi entro sessanta giorni e una possibile preclusione dei programmi di spesa privi di copertura. Tale misura interdittiva, osservano i giudici, va bilanciata con l’art. 32 Cost. e con l’esigenza di assicurare le prestazioni essenziali.
Sul piano procedimentale, la Sezione rileva che il bilancio preventivo 2023 è stato adottato ma non formalmente approvato dalla Giunta regionale ex art. 32, c. 5, d.lgs. n. 118/2011, e che l’approvazione del bilancio d’esercizio è intervenuta oltre il termine dell’art. 32, c. 7. Sul piano patrimoniale segnala incongruenze nello Stato Patrimoniale della nota integrativa rispetto agli allegati alla deliberazione di approvazione, riconducibili a una riclassificazione non riflessa nei prospetti. Sui crediti verso la Regione, sui crediti verso privati e sull’esposizione verso un ente ospedaliero per anticipazioni COVID la Corte rileva criticità di stratificazione e di esigibilità, con invito a un accurato processo valutativo.
In materia di fondi rischi e oneri, la Sezione riscontra una sproporzione tra le quantificazioni del rischio probabile e l’ammontare accantonato, e richiama il nuovo Nucleo regionale di monitoraggio del contenzioso sanitario. Sugli appalti, stigmatizza il ricorso reiterato alle proroghe contrattuali, consentite solo nei casi eccezionali dell’art. 120, c. 11, d.lgs. n. 36/2023, con invito a rendere tempestive le procedure di acquisizione.
Il nucleo del provvedimento è il P.Q.M.: la Sezione accerta il mancato rispetto, nell’esercizio 2023, dei tetti assegnati dalla Regione per la spesa farmaceutica per acquisti diretti e per i dispositivi medici, disponendo una serie di raccomandazioni all’azienda. Tra queste, il presidio dei contributi in conto capitale, il monitoraggio dei costi soggetti a limiti di finanza pubblica, la veridicità degli accantonamenti, la coerenza tra dati patrimoniali e registrazioni S.I.O.P.E., il raccordo con le evidenze regionali e il rispetto delle scadenze del P.N.R.R. entro il 2026.
La deliberazione è trasmessa al Presidente della Regione, al direttore generale e al Collegio sindacale dell’azienda, ed è pubblicata nella sezione Amministrazione Trasparente ai sensi dell’art. 31, d.lgs. n. 33/2013.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.