Carta del docente: ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro (TAR Lombardia n. 1490 del 30.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è ammissibile quando il ricorrente produce copia asseverata del titolo esecutivo e l’attestazione del suo passaggio in giudicato, e dimostra la notifica del titolo nel rispetto del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. L’incontestata inerzia dell’Amministrazione, che non formuli alcuna deduzione né fornisca indicazioni sulla procedura esecutiva, integra l’inadempimento. Il giudice amministrativo ordina l’ottemperanza e, per il caso di ulteriore inottemperanza, nomina commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, precisando che l’assolvimento dell’incarico non comporta liquidazione di compenso. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate secondo equità, tenuto conto del carattere seriale del contenzioso sulla carta del docente.
Il Fatto
La ricorrente agisce per l’esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, con cui il Ministero dell’istruzione e del merito era stato condannato ad assegnarle la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, di cui all’art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107, per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, per un importo complessivo di € 1.500,00, oltre la maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria dalle scadenze al saldo.
Il ricorso, proposto con l’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., lamenta la mancata esecuzione del titolo. La ricorrente chiede inoltre la nomina di un commissario ad acta per il caso di perdurante inadempienza. Il Ministero si costituisce con comparsa di mero stile.
La Motivazione della Corte
Il Collegio verifica anzitutto i presupposti formali dell’ottemperanza. È prodotta copia asseverata della sentenza da eseguire e l’attestazione del passaggio in giudicato. È inoltre dimostrata la notifica del titolo esecutivo, sicché il ricorso risulta proposto nel rispetto del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996.
Nel merito, la ricorrente dichiara che il Ministero non ha dato esecuzione alla sentenza. La parte resistente non formula alcuna deduzione sul punto né fornisce indicazioni sull’andamento della procedura. L’an e il quantum del credito restano dunque incontestati.
Su questa base il Tribunale ordina al Ministero di ottemperare alla sentenza del giudice del lavoro, rilasciando alla ricorrente, nel termine di centoventi giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza, la carta elettronica del docente e accreditandovi l’importo di € 1.500,00, oltre la maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria dalle scadenze al saldo.
Per il caso di ulteriore inottemperanza oltre tale termine, il Collegio nomina commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega ad un dirigente o funzionario del medesimo Ufficio, che provvederà entro l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza a cura di parte ricorrente. L’assolvimento dell’incarico, integrando un adempimento connesso ai doveri d’istituto, non comporta la liquidazione di un compenso.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza. Tenuto conto dell’assenza di profili di complessità e del carattere seriale del contenzioso in materia di carta del docente — richiamando sul punto Cons. Stato n. 3897 del 2025 — sono equitativamente liquidate in € 800,00, oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
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Nota della Redazione
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