Conto del consegnatario non redatto a quantità e valore: improcedibilità (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 171 del 04.09.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il conto giudiziale del consegnatario di beni deve essere redatto a quantità e valore, non essendo sufficiente l’indicazione del solo valore dei beni oggetto di maneggio. L’art. 23 del d.P.R. n. 254/2002 e gli artt. 32, 33, 194 e 626 del r.d. n. 827/1924 impongono che il conto esponga specie, qualità, categoria e valore dei beni. Il conto redatto solo a valore non è rappresentativo della gestione e va dichiarato improcedibile. L’approccio sostanzialistico che ammette conti difformi dai modelli normativi opera solo se il conto è esaustivamente rappresentativo dei fatti di gestione.
Il Fatto
La vicenda riguarda un agente contabile che, per l’esercizio 2019, ha reso il conto giudiziale della gestione del magazzino tecnico e manutentivo di un’azienda ospedaliera calabrese. Il conto, depositato secondo un modello che espone esclusivamente il valore dei beni (materiale elettrico, idraulico, edile, ferramenta, infissi, pittura), è stato verosimilmente redatto senza l’indicazione della quantità dei beni.
Il Magistrato istruttore ha rimesso al Collegio la questione preliminare della procedibilità del conto, rilevando la mancata redazione secondo il modello previsto e l’assenza di visto di regolarità. L’agente si è difeso sostenendo di aver agito secondo le istruzioni dell’Amministrazione e che, nel 2019, il magazzino non era ancora inserito nell’applicativo informatico che consente di estrapolare il modello a quantità e valore.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preso atto che il conto depositato espone il dato del valore iniziale, delle entrate, delle uscite e del valore finale, ma non contiene alcuna indicazione circa la quantità dei beni oggetto di maneggio. Il conto, così redatto, non è dunque rappresentativo della gestione del consegnatario.
La Corte ha richiamato il quadro normativo di riferimento: gli artt. 32, 33 e 194 del r.d. n. 827/1924, che impongono di rendere il conto a quantità e valore secondo specie, qualità e categoria; l’art. 626 del r.d. n. 827/1924, che richiede la dimostrazione distinta di debito, credito e rimanenze; e l’art. 23 del d.P.R. n. 254/2002, che del pari esige l’indicazione di specie e categoria dei beni oltre al valore.
Il Collegio ha poi richiamato la giurisprudenza della Sezione giurisdizionale calabrese, che in più pronunce ha affermato l’improcedibilità del conto del consegnatario redatto solo a valore. In particolare, la sentenza n. 91/2023 ha dichiarato improcedibile un conto analogo relativo a un magazzino economale della medesima azienda ospedaliera. In tale pronuncia si è precisato che l’approccio sostanzialistico consente di ritenere regolari conti difformi dai modelli normativi solo se il conto è esaustivamente rappresentativo della gestione e coerente con l’obbligo di completa rappresentazione dei fatti di gestione, ai sensi dell’art. 140, comma 2, cgc.
La Corte ha quindi ritenuto che, anche prescindendo dal dato formale dell’utilizzo del modello, il conto non sia idoneo a rappresentare la gestione per l’assenza di ogni informazione sulla quantità dei beni. La doglianza difensiva relativa all’impossibilità tecnica di indicare le quantità, per il mancato inserimento del magazzino nell’applicativo informatico, non è stata ritenuta idonea a superare il dato normativo. Il conto giudiziale è stato conseguentemente dichiarato improcedibile. Trattandosi di pronuncia di rito, la Corte non ha provveduto sulle spese.
Nota della Redazione
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