Nessun conto giudiziale per il consegnatario con debito di sola vigilanza (Corte dei Conti Sez. giur. Marche n. 116 del 22.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il consegnatario di beni mobili degli enti locali gravato di un mero debito di vigilanza è qualificabile come agente amministrativo e non come agente contabile, con la conseguenza che non è tenuto alla resa del conto giudiziale. Ai sensi dell’art. 32 del R.D. n. 827 del 1924 e dell’art. 12 del D.P.R. n. 254/2002, solo il consegnatario con debito di custodia è soggetto al giudizio di conto, mentre i beni di consumo giacenti presso i singoli uffici e costituenti scorte operative funzionali all’ordinario funzionamento restano esclusi da tale obbligo. Il giudizio di conto promosso nei confronti del consegnatario per sola vigilanza è pertanto improcedibile, fermi restando gli obblighi di rendicontazione amministrativa.
Il Fatto
Il giudizio di conto riguarda il rendiconto reso per l’esercizio finanziario 2021 dalla consegnataria di beni mobili in servizio presso la Segreteria Particolare del Sindaco di un Comune marchigiano. Il conto era stato trasmesso all’Ente e da questo depositato presso la Sezione giurisdizionale regionale.
Il magistrato istruttore, con la propria relazione, aveva rilevato che l’atto depositato, pur redatto su modello conforme al modello 24 di cui al D.P.R. n. 194/1996, non risultava tecnicamente qualificabile come conto giudiziale, poiché la gestione ricompresa riguardava attrezzature e arredi in uso continuativo all’ufficio e non beni custoditi in un deposito per essere distribuiti. La consegnataria ha depositato memoria chiedendo la dichiarazione di improcedibilità per carenza dei presupposti, qualificandosi come consegnataria per mero debito di vigilanza. Il Pubblico Ministero ha concluso per l’improcedibilità.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha incentrato la decisione sulla distinzione tra debito di custodia e debito di vigilanza, che segna il confine tra agente contabile e agente amministrativo. Solo il primo è destinatario dell’obbligo di resa del conto giudiziale.
Il quadro normativo di riferimento è duplice. L’art. 32 del R.D. n. 827 del 1924 esclude espressamente dall’obbligo coloro che hanno in consegna mobili d’ufficio per solo debito di vigilanza. L’art. 12 del D.P.R. n. 254/2002 ribadisce che i consegnatari di beni mobili con debito di vigilanza non sono tenuti alla resa del conto, che invece va reso, ai sensi degli artt. 11 e 23, dai consegnatari con debito di custodia. La Corte richiama anche l’art. 93 del T.U.E.L., che impone la resa del conto al tesoriere e a ogni agente contabile con maneggio di pubblico denaro o incaricato della gestione dei beni degli enti locali.
La giurisprudenza contabile citata — Sez. Abruzzo n. 89/2015, Sez. Veneto n. 37/2014, Sez. Piemonte n. 278/2021, Sez. Calabria n. 39/2020, Sez. Liguria n. 133/2016 — consolida il principio secondo cui il debito di custodia connota gestioni tipicamente di magazzino, con consistenze iniziali e finali, movimenti di carico e scarico e obbligo restitutorio. Il debito di vigilanza si esaurisce invece nella mera sorveglianza sul corretto impiego dei beni dati in uso e nella gestione delle scorte operative destinate all’uso immediato.
Applicando tale criterio, il Collegio ha accertato che i beni elencati erano in uso continuativo all’ufficio e non custoditi in un deposito per essere distribuiti. Sotto il profilo formale, la sola elencazione dei beni inventariati non evidenzia la gestione in magazzino. Ne consegue che sulla consegnataria gravasse un mero obbligo di vigilanza e non di custodia in senso tecnico, con venir meno dei presupposti per la resa del conto giudiziale. Il giudizio è stato pertanto dichiarato improcedibile e, ai sensi dell’art. 31, comma 3, del D.lgs. n. 174/2016, non si è provveduto sulle spese.
Nota della Redazione
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