Applicabilità benefici articolo 27 decreto 334/2000 solo sistema retributivo (Corte dei Conti Sez. giur. Bolzano n. 35 del 24.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il rinvio operato dall’art. 27, comma quinto, del d.lgs. n. 334/2000 alle “disposizioni” dei commi 3 e 4 del medesimo articolo non configura un rinvio ai soli benefici ivi previsti, ma postula l’applicazione integrale delle norme richiamate, comprensive dei relativi presupposti applicativi. Ne consegue che il beneficio dei quattro scatti del 2,5 per cento, previsto dal comma terzo, spetta esclusivamente ai soggetti il cui trattamento pensionistico sia liquidato interamente con il sistema retributivo, mentre a coloro che, come i soggetti con sistema misto, abbiano una quota di pensione calcolata con il sistema contributivo, si applicano i distinti benefici di cui al comma quarto, tra cui il più favorevole coefficiente di trasformazione. L’eccezione di decadenza ex art. 205 d.P.R. n. 1092/1973 è infondata quando la domanda giudiziale non miri a far valere un errore di fatto o di calcolo, ma una questione di diritto relativa all’interpretazione di una norma, atteso che il termine triennale è riferito alla sola istanza amministrativa di modifica del provvedimento di pensione e non può essere esteso, in via analogica, al rimedio giurisdizionale.
Il Fatto
Il ricorrente, commissario capo della Polizia di Stato in quiescenza dal 01.05.2022, aveva chiesto all’INPS il riconoscimento del beneficio dei quattro scatti del 2,5 per cento previsto dall’art. 27, comma 3, del d.lgs. n. 334/2000, sul presupposto del richiamo a tale disposizione operato dal comma quinto dell’articolo medesimo. A seguito del silenzio dell’Amministrazione previdenziale sull’istanza presentata in via amministrativa, il medesimo adiva la Corte dei conti per l’accertamento del diritto al beneficio e la condanna dell’INPS al pagamento degli arretrati pensionistici. L’INPS contestava la fondatezza della domanda, eccependo preliminarmente la decadenza ex art. 205 del d.P.R. n. 1092/1973 e, nel merito, sostenendo che al ricorrente, la cui pensione è liquidata con sistema misto, spettassero esclusivamente i benefici di cui al comma quarto dell’art. 27 citato.
La Motivazione della Corte
La Corte disattende l’eccezione di decadenza sollevata dall’INPS. Il termine triennale di cui all’art. 205 del d.P.R. n. 1092/1973, richiamato per i casi di errore di fatto o di calcolo, non può trovare applicazione nella fattispecie, in cui la domanda non è volta a correggere un errore materiale, ma a far valere una questione di diritto sull’interpretazione dell’art. 27. Richiamando la giurisprudenza della Corte, il giudice evidenzia che il termine di decadenza è riferito alla sola istanza amministrativa di modifica del provvedimento di pensione e non può essere esteso, in considerazione della natura eccezionale della norma, al rimedio giurisdizionale.
Nel merito, la Sezione osserva che il ricorrente appartiene alla platea dei soggetti indicati dal comma quinto dell’art. 27 del d.lgs. n. 334/2000, ed è pacifico che abbia già ottenuto i benefici di cui al comma quarto, essendo stato collocato a riposo con sistema contributivo misto. La questione controversa consiste nello stabilire se la formula “saranno applicate le disposizioni di cui ai commi 3 e 4” imponga o meno la corresponsione anche del beneficio di cui al comma terzo.
La Corte interpreta la nozione di “disposizioni” come un rinvio integrale alle norme richiamate, comprensivo sia dei presupposti applicativi che dei benefici conseguenti. Il legislatore, usando tale termine e non quello di “benefici”, ha inteso richiedere all’interprete la verifica della sussistenza dei presupposti di ciascuna disposizione. Il beneficio dei quattro scatti di cui al comma terzo è subordinato al presupposto del trattamento pensionistico liquidato interamente con il sistema retributivo, condizione non posseduta dal ricorrente, la cui pensione è calcolata con il sistema misto, che comporta l’applicazione del solo comma quarto.
La conclusione è avvalorata dalla ratio della norma, volta ad ampliare la platea dei beneficiari, ma non a consentire un cumulo di benefici senza verifica dei presupposti, e dalla nota del Commissariato del Governo, che ha confermato l’attribuzione al ricorrente del solo coefficiente di trasformazione di cui al comma quarto. La Corte dichiara, infine, la tardività e l’irrilevanza del deposito della relazione tecnica ai lavori preparatori, che non assume valore di norma e comunque non supporta la tesi del ricorrente. Il ricorso è pertanto respinto, con compensazione delle spese per la presenza di contrasti giurisprudenziali.
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Nota della Redazione
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