Errore diagnostico grave ma nesso causale non provato: rigetto della domanda (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 102 del 22.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità amministrativa per danno indiretto conseguente a malpractice sanitaria, la colpa grave del medico non è sufficiente a fondare la condanna: occorre la dimostrazione del nesso causale tra l’omissione colposa e il danno effettivamente liquidato dal giudice civile. Quando il danno indiretto derivi da una pronuncia di altro plesso, il giudice contabile deve esaminare il titolo risarcitorio specifico e la congruità delle statuizioni, soprattutto se il presunto responsabile non ha partecipato a quel giudizio. Il nesso causale va accertato secondo il criterio del più probabile che non: se la consulenza si fonda su mere ipotesi, e anzi ammette di orientare il giudizio verso “l’ipotesi più favorevole” al danneggiato, il livello del giudizio retrocede dalla ragionevole probabilità alla molteplice possibilità e la domanda va rigettata.
Il Fatto
La Procura regionale ha riassunto il giudizio di responsabilità nei confronti di un dirigente medico di una struttura sanitaria pubblica, dopo che la Sezione II di appello, con sentenza n. 171/2025, aveva riformato con restituzione al primo grado la sentenza n. 365 del 2024. Quest’ultima aveva dichiarato inammissibile l’azione per omissione degli adempimenti informativi previsti dall’art. 13 della legge 8 marzo 2017, n. 24.
Al medico si addebita di non aver rilevato, in un esame radiografico di screening del marzo 2017, una nodularità polmonare superiore ai due centimetri, omettendo gli approfondimenti diagnostici. La struttura sanitaria, dopo la condanna risarcitoria in favore degli eredi del paziente, aveva liquidato un importo superiore al milione di euro. Di tale esborso la Procura chiedeva il ristoro a titolo di colpa grave.
La Motivazione della Corte
La Sezione osserva anzitutto che, essendo il danno indiretto prodotto da una pronuncia del giudice ordinario cui il presunto responsabile non ha partecipato, è imprescindibile esaminare il titolo risarcitorio specifico e la correttezza delle statuizioni. Il mero dato della riconducibilità del risarcimento a una prestazione negligente non basta.
La Corte ricostruisce la distinzione, elaborata dalla Cassazione, tra danno da perdita di chance di sopravvivenza e danno da perdita anticipata della vita, richiamando Cass. n. 5641 del 2018, Cass. n. 26851 del 2023 e Cass. n. 21415 del 2024. Nel primo caso la liquidazione è equitativa; nel secondo, quando il segmento di vita sottratto è determinato, il criterio tabellare è ammissibile. Il Tribunale, dando lettura della consulenza come se la malpractice fosse causa della morte, aveva liquidato la perdita del rapporto parentale secondo le tabelle romane, mentre la consulenza stessa indicava solo un’anticipazione dell’evento mortale di circa due anni.
La Corte ritiene la colpa grave senz’altro configurabile: il nodulo era agevolmente visibile e l’omissione non trova giustificazione nel carico di lavoro del reparto, che non può scriminare una refertazione superficiale. Tuttavia, sul piano causale le conclusioni peritali non reggono. I consulenti hanno ammesso che gli elementi disponibili non consentono di stabilire la reale stadiazione del tumore nel marzo 2017 e di aver orientato il giudizio verso l’ipotesi più favorevole al defunto. Manca il grading della neoplasia, elemento determinante per calcolare il tempo effettivamente perduto.
Il ragionamento retrocede così dalla ragionevole probabilità alla molteplice possibilità. Mancano i termini iniziali per un giudizio di causalità specifica rispetto all’evento di danno, che non è la morte ma il minor tempo vissuto. La domanda va dunque rigettata, non essendo utile neppure una nuova consulenza.
Nota della Redazione
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