Maggiorazione sociale su pensione di reversibilità: sussiste la giurisdizione contabile (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 199 del 20.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
La Corte dei conti ha giurisdizione esclusiva in materia pensionistica anche sulla domanda di riconoscimento della maggiorazione sociale di cui all’art. 38, comma 1, legge n. 448/2001 avanzata dal titolare di pensione di reversibilità a carico dello Stato. Il beneficio ha carattere accessorio e integrativo rispetto al trattamento di quiescenza, è finanziato direttamente dallo Stato e ricade nel principio di concentrazione delle tutele enunciato dall’art. 3 c.g.c. L’orientamento che devolveva la materia al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro non è condivisibile. Nel merito, il diritto alla maggiorazione spetta dal compimento del settantesimo anno di età, in presenza dei requisiti reddituali, con decorrenza dalla domanda amministrativa.
Il Fatto
La ricorrente, titolare di pensione di reversibilità liquidata dall’INPS, chiedeva a questa Corte il riconoscimento della maggiorazione sociale ex art. 38, comma 1, legge n. 448/2001, c.d. incremento al milione, con decorrenza dal 1° agosto 2013, oltre arretrati, interessi e rivalutazione. Deduceva di aver percepito, dal 2013, redditi inferiori alla soglia annua prevista dalla normativa e di aver presentato ripetute domande amministrative.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto aveva dichiarato il proprio difetto di giurisdizione in favore della Corte dei conti. Il ricorso in riassunzione era stato dichiarato inammissibile con precedente sentenza; riproposto il giudizio, la causa giungeva alla decisione dopo la rinnovazione della notificazione disposta con ordinanza.
La Motivazione della Corte
Il Giudice scrutinava d’ufficio la questione della giurisdizione. Rilevava l’esistenza di un orientamento della giurisprudenza contabile che esclude dalla giurisdizione pensionistica le maggiorazioni sociali, qualificate come prestazioni assistenziali devolute al giudice del lavoro. Tale indirizzo non è condiviso.
Richiamando Cass. civ., SS.UU., sent. n. 12903/2021, la Corte osserva che la giurisdizione contabile in materia pensionistica è esclusiva e si estende alle questioni relative al sorgere e al modificarsi del diritto al trattamento, nonché agli assegni accessori con funzione integrativa della pensione. Nella stessa direzione richiama Cass. civ., SS.UU., sent. n. 662/1989, Cass. civ., SS.UU., sent. n. 3788/1985 e Cass. civ., SS.UU., ord. n. 6179/2008, che hanno attratto alla giurisdizione contabile l’aggiunta di famiglia e l’assegno per il nucleo familiare integrativo di pensione di reversibilità.
Il Giudice estende tali coordinate ermeneutiche alla maggiorazione sociale, stante il suo carattere accessorio rispetto alla pensione a carico, anche parziale, del bilancio dello Stato, ivi compresa quella di reversibilità, il finanziamento statale e il principio di concentrazione delle tutele ribadito dall’art. 1, comma 2, c.g.c. e dall’art. 3 c.g.c. Afferma pertanto la giurisdizione del giudice contabile.
Nel merito, il ricorso è accolto. La ricorrente ha compiuto settant’anni il 24 luglio 2013 e ha provato, con certificazioni dell’Agenzia delle entrate, redditi inferiori al limite annuo per ciascun anno dal 2013 al 2021. Sussistono dunque i requisiti per la corresponsione del beneficio. L’INPS è condannato al pagamento delle differenze dei ratei arretrati dal 1° agosto 2013 al 31 dicembre 2021, maggiorate di interessi legali e rivalutazione monetaria ex art. 167, comma 3, c.g.c. e art. 21, comma 2, disp. att. c.g.c., con decorrenza dalla scadenza di ciascun rateo. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in favore della ricorrente, da distrarsi al difensore antistatario.
Nota della Redazione
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